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DOTTRINA



             9. Conclusioni
                  Il rating di legalità sta riscuotendo particolare interesse perché consente di
             ottenere particolari vantaggi in sede di qualificazione, ma anche di punteggio e
             di garanzie da offrire, alle imprese che partecipano agli appalti pubblici.
                  Il sistema premiale è ulteriormente rafforzato dai legami tra rating di lega-
             lità e il cosiddetto rating d’impresa ex art. 213 del Codice degli appalti, con il
             quale si può attribuire un punteggio ulteriore alle imprese in graduatoria che
             usufruiscono di una reputazione positiva.
                  Le banche, inoltre, devono riconoscere una specifica attenzione in sede di
             istruttoria ed eventuale revoca di fidi alle imprese che usufruiscono del rating di
             legalità.
                  Occorre chiarire, tuttavia, che il sistema di attribuzione del rating di legalità
             è permeato prevalentemente da criteri di attribuzione formali che guardano il
             passato.
                  Colpisce in particolare che si possa ottenere nella versione a tre stelle (il
             massimo  riconoscimento)  senza  avere  adottato  sistemi  di  compliance  e  il
             modello organizzativo per il controllo dei rischi ex D.Lgs. 231/2001. Appare
             essenziale invece che le imprese si dotino di un vero sistema di controllo dei
             rischi per prevenire l’illegalità.
                  La circostanza che lo ottengano prevalentemente imprese che partecipano
             abitualmente a gare d’appalto segnala che non si è colta un’opportunità, perché
             la legalità è questione trasversale che riguarda tutte le imprese, destinata a cre-
             scere d’importanza nel futuro.
                  È necessario prevedere, inoltre, che il riconoscimento, dato il suo carattere
             premiale, non sia riconducibile a comportamenti opportunistici e ad asimmetria
             informativa.  Ciò  costituirebbe  un’alterazione  indebita  della  concorrenza.  Al
             tempo stesso, non bisogna scoraggiare le imprese che intendono adottarlo con
             sanzioni postume che potrebbero condurle all’estinzione.
                  Questioni particolarmente delicate possono nascere se successivi riscontri
             investigativi dimostrano la mancanza dei requisiti richiesti dal rating di legalità.
                  A tutela delle stesse imprese ma anche del principio di concorrenza, la via
             praticabile dovrebbe essere quella di rendere quale base imprescindibile l’ado-
             zione di modelli organizzativi D.Lgs. 231/2001 con presenza di componenti
             esterni nell’organismo di valutazione.
                  Ciò consentirebbe anche di ricondurre ad unità i differenti interventi pre-
             miali a favore della legalità, che rischiano altrimenti di perdere di credibilità.
             Non si può, infatti, svilire il significato che viene assegnato al riconoscimento
             di legalità in conseguenza dell’estrema facilità di ottenimento.


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