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DOTTRINA
9. Conclusioni
Il rating di legalità sta riscuotendo particolare interesse perché consente di
ottenere particolari vantaggi in sede di qualificazione, ma anche di punteggio e
di garanzie da offrire, alle imprese che partecipano agli appalti pubblici.
Il sistema premiale è ulteriormente rafforzato dai legami tra rating di lega-
lità e il cosiddetto rating d’impresa ex art. 213 del Codice degli appalti, con il
quale si può attribuire un punteggio ulteriore alle imprese in graduatoria che
usufruiscono di una reputazione positiva.
Le banche, inoltre, devono riconoscere una specifica attenzione in sede di
istruttoria ed eventuale revoca di fidi alle imprese che usufruiscono del rating di
legalità.
Occorre chiarire, tuttavia, che il sistema di attribuzione del rating di legalità
è permeato prevalentemente da criteri di attribuzione formali che guardano il
passato.
Colpisce in particolare che si possa ottenere nella versione a tre stelle (il
massimo riconoscimento) senza avere adottato sistemi di compliance e il
modello organizzativo per il controllo dei rischi ex D.Lgs. 231/2001. Appare
essenziale invece che le imprese si dotino di un vero sistema di controllo dei
rischi per prevenire l’illegalità.
La circostanza che lo ottengano prevalentemente imprese che partecipano
abitualmente a gare d’appalto segnala che non si è colta un’opportunità, perché
la legalità è questione trasversale che riguarda tutte le imprese, destinata a cre-
scere d’importanza nel futuro.
È necessario prevedere, inoltre, che il riconoscimento, dato il suo carattere
premiale, non sia riconducibile a comportamenti opportunistici e ad asimmetria
informativa. Ciò costituirebbe un’alterazione indebita della concorrenza. Al
tempo stesso, non bisogna scoraggiare le imprese che intendono adottarlo con
sanzioni postume che potrebbero condurle all’estinzione.
Questioni particolarmente delicate possono nascere se successivi riscontri
investigativi dimostrano la mancanza dei requisiti richiesti dal rating di legalità.
A tutela delle stesse imprese ma anche del principio di concorrenza, la via
praticabile dovrebbe essere quella di rendere quale base imprescindibile l’ado-
zione di modelli organizzativi D.Lgs. 231/2001 con presenza di componenti
esterni nell’organismo di valutazione.
Ciò consentirebbe anche di ricondurre ad unità i differenti interventi pre-
miali a favore della legalità, che rischiano altrimenti di perdere di credibilità.
Non si può, infatti, svilire il significato che viene assegnato al riconoscimento
di legalità in conseguenza dell’estrema facilità di ottenimento.
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