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DOTTRINA
dell’Economia e delle Finanze con decreto n. 57 del 20 febbraio 2014 .
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Il decreto prevede, all’art. 3, comma 3, esplicitando la normativa di riferi-
mento, che si debba prevedere almeno uno dei seguenti sistemi di premialità alle
imprese in possesso del rating di legalità:
a) preferenza in graduatoria;
b) attribuzione di un punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
Le banche devono, inoltre, a norma degli artt. 4 e 5 dello stesso decreto,
tenere conto nei rapporti con le imprese del rating di legalità. Ciò riguarda il pro-
cesso di istruttoria, ai fini della riduzione dei tempi e dei costi connessi alla con-
cessione dei finanziamenti. Occorrerà successivamente che le banche monito-
rino la persistenza del rating di legalità e il relativo punteggio ai fini dell’eventua-
le revisione delle condizioni applicate. L’istruttoria condotta dalla banca per la
concessione degli affidamenti deve essere specifica, in quanto un eventuale
diniego del fido va adeguatamente motivata. Infatti, la banca deve riferire alla
Banca d’Italia entro il 30 aprile di ciascun anno con una relazione ex art. 6,
comma 1, del citato decreto sui dinieghi e le concessioni di finanziamenti alle
imprese che si dotano del rating di legalità.
La previsione di vantaggi in sede di concessione dei finanziamenti appa-
re del tutto generica e priva, al momento, di riscontri concreti, posto che il
decreto non affronta le questioni di eventuale deroga dei principi di sana e
prudente gestione del credito in caso di affidamenti ad imprese dotate di
rating di legalità.
7. Diffusione e orientamenti di adozione del rating di legalità
Il rating di legalità ha avuto una discreta diffusione sin dalla sua istituzione,
e il suo radicamento tende a crescere rapidamente.
Occorre dire che l’AGCM cura costantemente l’aggiornamento di una
banca dati delle imprese che hanno ottenuto il rating di legalità. Al 15 marzo
2019, risultavano assegnatarie del rating di legalità ben 6.586 imprese. Solo per
trentuno imprese il rating risulta annullato, revocato o sospeso.
L’elevata percentuale sia di rinnovi sia di nuove richieste testimonia l’inte-
resse a mantenere il rating di legalità nel tempo e la crescente popolarità nel
mondo delle imprese.
(10) Si tratta del “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto
del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell’art. 5-ter, comma 1, del decre-
to-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
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