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DOTTRINA
5. Il sistema premiale del rating di legalità e del cosiddetto rating di
impresa ex art. 213 del Codice degli appalti
Il carattere premiale del rating di legalità in materia di appalti pubblici è
previsto dall’art. 95, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pub-
blici) e può riguardare:
(3)
a)la preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
b)l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo rispetto a concorrenti sprov-
visti di rating;
c)la riduzione del trenta per cento dell’importo della garanzia sia provvi-
soria che definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 7 e dell’art. 103, comma 1, del
(4)
Codice dei contratti pubblici.
Le stazioni appaltanti che decidono di premiare il possesso del rating di
legalità devono indicare nel bando i criteri di attribuzione dei punteggi che con-
sentano a imprese estere o di nuova costituzione o con minore fatturato di non
essere penalizzate a parità di condizioni . Il rating di legalità, inoltre, è elemento
(5)
di valutazione ai fini del cosiddetto rating di impresa rilasciato ai sensi dell’art. 213
Codice degli appalti; denominazione forse inopportuna per la possibile confu-
sione con il citato rating finanziario .
(6)
(3) L’art. 95, comma 13. del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) prevede che
“Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discrimina-
zione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso
o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior
rating di legalità e di impresa dell’offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamen-
to per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione.
Indicano altresì il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un
minore impatto sulla salute e sull’ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero”.
(4) “Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per
cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del
rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legi-
slativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione
a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione
UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante
la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei ser-
vizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema
di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve
essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente”.
(5) L’ANAC, con delibera n. 176/2018, ha precisato che: “…è opportuno che, per il suo utilizzo, vengano
introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del pre-
visto fatturato, consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la sussistenza delle condizioni o l’impiego delle
misure previste per l’attribuzione del rating. In particolare, per i soggetti che non possono accedere al rating di
legalità, la stazione appaltante potrebbe indicare gli elementi presenti nel rating di legalità … diversi da quelli
già considerati ai fini della qualificazione, per i quali prevedere un punteggio premiante e considerare verificata
la presenza di tali elementi per le imprese che posseggono il rating con un numero di “stellette” ritenuto idoneo”.
(6) Sono differenti, tuttavia, le autorità di gestione. Il rating d’impresa è rilasciato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) a norma dell’art. 83, comma 10, del Codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017).
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