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IL RATING DI LEGALITÀ
3. Il cosiddetto rating di legalità: finalità e criteri di valutazione di base
(fino a 1 stella)
Il legislatore ha voluto recepire i tanti profili positivi del rating finanziario - sem-
plicità d’uso, diffusione, fiducia indotta - in ambito decisamente diverso: la legalità.
Il rating di legalità è stato disciplinato in Italia con l’articolo 5-ter della legge
24 marzo 2012, n. 27 riguardante: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività” con l’obiettivo esplicito di favo-
rire la diffusione di principi etici nei comportamenti aziendali .
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La sua gestione è affidata all’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM) che ne ha disciplinato i criteri di assegnazione da ultimo con
il Regolamento attuativo n. 27165 del 15 maggio 2018.
Possono richiederlo le imprese (individuali o collettive: società di persone
e di capitali, cooperative, ecc.) che presentano le seguenti caratteristiche:
- sede operativa in Italia;
- fatturato di due milioni di euro della singola impresa o consolidato di gruppo;
- iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni.
A norma dell’art. 2, comma 3, non può essere rilasciato alle imprese desti-
natarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive o commissariate
ai sensi dell’art. 32 comma 1, D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014.
L’attribuzione del rating di legalità viene espressa con un punteggio di vali-
dità biennale che va da un minimo di una stella ad un massimo di tre stelle.
Il raggiungimento del punteggio minimo della prima stella si ottiene con
la dichiarazione del rispetto di tutti i requisiti di cui all’art. 2, comma 2, del
Regolamento attuativo, che riguardano la mancanza di eventi pregiudizievoli.
Provando a sintetizzarli, gli stessi riguardano i seguenti aspetti:
a)mancanza di condanne penali ex D.Lgs. 231/2001 e assenza di indagini
per associazione mafiosa;
b)trasparenza nei rapporti con il mercato, l’antitrust e i clienti consumato-
ri. Mancanza di condanne da parte della Commissione europea per illeciti anti-
trust nel biennio precedente (art. 2 reg., lettera d); di condanne per pratiche
commerciali scorrette ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo
(art. 2 reg., lettera d bis);
(2) Art. 5-ter della Legge 24 marzo 2012, n. 27. “(Rating di legalità delle imprese) 1. Al fine di promuo-
vere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento
del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i
Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione di un rating di legalità per le imprese operanti nel
territorio nazionale; del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da
parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario”.
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