Page 33 - Rassegna 2019-2
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IL RATING DI LEGALITÀ



               4.  I requisiti aggiuntivi per la seconda e la terza stella: i comportamenti
                  virtuosi futuri ulteriori
                     Il Regolamento prevede che si possano aggiungere una seconda e una
               terza stella, migliorando ulteriormente il rating di legalità. Occorre, in tal senso,
               soddisfare altre specifiche condizioni previste dall’art. 3 del Regolamento, a cia-
               scuna delle quali viene attribuito un segno “+”.
                     Ogni tre segni “+” soddisfatti si ottiene una stella, fino al raggiungimento
               del limite massimo di tre stelle (di conseguenza con sei condizioni aggiuntive
               rispetto alla previsione di base di cui all’art. 2 del Regolamento).
                     Tra le condizioni che danno diritto ad un segno più vi sono:
                     1)l’adesione ai protocolli o alle intese di legalità sottoscritti dal Ministero
               dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di cate-
               goria finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità orga-
               nizzata nell’economia legale (art. 3 reg., lettera a);
                     2)l’utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi infe-
               riori ai limiti di pagamento in contanti (art. 3 reg., lettera a);
                     3)l’adozione di una funzione organizzativa anche in outsourcing che espleti
               il controllo di conformità delle attività aziendali alla normativa e di un modello
               organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 (art. 3 reg., lettera c);
                     4)adozione  di  protocolli  volti  a  garantire  forme  di  Corporate  Social
               Responsability anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizza-
               zioni esterne e l’acquisizione di indici di sostenibilità (art. 3 reg., lettera d);
                     5)essere iscritta ad elenchi fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
               non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa - white list (art. 3 reg., lettera e);
                     6)avere aderito a codici di autoregolamentazione o di avere previsto clau-
               sole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese
               e consumatori per la risoluzione di controversie (art. 3 reg., lettera f);
                     7)avere adottato modelli di prevenzione e di contrasto alla corruzione (art.
               3 reg., lettera g).
                     Apparentemente requisiti di base e aggiuntivi rispondono alla stessa logica di
               fondo. Tuttavia, i requisiti di base di cui all’art. 2 del Regolamento attengono a com-
               portamenti già assunti dall’impresa nel passato e alla mancanza di eventi pregiudi-
               zievoli; quelli invece di cui all’art. 3, aggiuntivi, impegnano l’impresa anche in com-
               portamenti futuri. I requisiti aggiuntivi si caratterizzano per una estrema differenza
               di  livello  di  difficoltà,  pur  consentendo  il  medesimo  punteggio  aggiuntivo.  Ad
               esempio, il grado di difficoltà insito nell’adottare sistemi di pagamento tracciabili
               anche per transazioni di importo inferiore a mille euro è molto basso, e certamente
               non paragonabile all’adozione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001.


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