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IL RATING DI LEGALITÀ
4. I requisiti aggiuntivi per la seconda e la terza stella: i comportamenti
virtuosi futuri ulteriori
Il Regolamento prevede che si possano aggiungere una seconda e una
terza stella, migliorando ulteriormente il rating di legalità. Occorre, in tal senso,
soddisfare altre specifiche condizioni previste dall’art. 3 del Regolamento, a cia-
scuna delle quali viene attribuito un segno “+”.
Ogni tre segni “+” soddisfatti si ottiene una stella, fino al raggiungimento
del limite massimo di tre stelle (di conseguenza con sei condizioni aggiuntive
rispetto alla previsione di base di cui all’art. 2 del Regolamento).
Tra le condizioni che danno diritto ad un segno più vi sono:
1)l’adesione ai protocolli o alle intese di legalità sottoscritti dal Ministero
dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di cate-
goria finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità orga-
nizzata nell’economia legale (art. 3 reg., lettera a);
2)l’utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi infe-
riori ai limiti di pagamento in contanti (art. 3 reg., lettera a);
3)l’adozione di una funzione organizzativa anche in outsourcing che espleti
il controllo di conformità delle attività aziendali alla normativa e di un modello
organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 (art. 3 reg., lettera c);
4)adozione di protocolli volti a garantire forme di Corporate Social
Responsability anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizza-
zioni esterne e l’acquisizione di indici di sostenibilità (art. 3 reg., lettera d);
5)essere iscritta ad elenchi fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa - white list (art. 3 reg., lettera e);
6)avere aderito a codici di autoregolamentazione o di avere previsto clau-
sole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese
e consumatori per la risoluzione di controversie (art. 3 reg., lettera f);
7)avere adottato modelli di prevenzione e di contrasto alla corruzione (art.
3 reg., lettera g).
Apparentemente requisiti di base e aggiuntivi rispondono alla stessa logica di
fondo. Tuttavia, i requisiti di base di cui all’art. 2 del Regolamento attengono a com-
portamenti già assunti dall’impresa nel passato e alla mancanza di eventi pregiudi-
zievoli; quelli invece di cui all’art. 3, aggiuntivi, impegnano l’impresa anche in com-
portamenti futuri. I requisiti aggiuntivi si caratterizzano per una estrema differenza
di livello di difficoltà, pur consentendo il medesimo punteggio aggiuntivo. Ad
esempio, il grado di difficoltà insito nell’adottare sistemi di pagamento tracciabili
anche per transazioni di importo inferiore a mille euro è molto basso, e certamente
non paragonabile all’adozione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001.
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