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DOTTRINA
Si è, altresì, previsto che in caso di archiviazione, sentenza di non luogo
a procedere o proscioglimento per legittima difesa domiciliare o in presenza
della scusante inserita nell’art. 55, co. 2 c.p., le spese di giustizia sono a carico
dello Stato.
2. Le modifiche all’art. 52 c.p.: l’inserimento dell’avverbio “sempre” al
secondo comma e la nuova presunzione assoluta di legittima difesa in
caso di violazione di domicilio con violenza
L’intervento del legislatore in tema di legittima difesa domiciliare si è
mosso su tre fronti: anzitutto è stato aggiunto l’avverbio “sempre” con rife-
rimento al requisito della proporzione al secondo comma dell’art. 52 c.p.; è
stato introdotto un nuovo quarto comma che ha, di fatto, inserito una pre-
sunzione assoluta di legittima difesa nei casi in cui la violazione di domicilio
sia stata effettuata con violenza ed è stata ampliata la portata dell’eccesso
colposo di legittima difesa, non più punibile in casi di minorata difesa o di
grave turbamento dell’aggredito. Si è, infine, proceduto anche a modifiche
relative alla esclusione/limitazione della responsabilità civile novellando
l’art. 2044 c.c.
2.1 La presunzione di proporzione in caso di violazione di domicilio senza violenza
Il legislatore della riforma, presumibilmente nel tentativo di superare la
restrittiva interpretazione conforme a Costituzione che si era data della legit-
tima difesa dopo la sua introduzione ad opera del legislatore del 2006 , ha
(4)
inserito anzitutto l’avverbio di tempo “sempre” al secondo comma dell’art. 52
c.p. relativamente alla sussistenza del rapporto di proporzione tra offesa e
difesa.
Il rilievo dell’avverbio non è di poco conto: se non può essere oggetto di
accertamento il requisito della proporzione, al giudice sarà demandato il com-
pito di verificare se la reazione sia stata posta in essere dal titolare dello ius esclu-
dendi alios che ha visto violato il proprio domicilio e se tale violazione sia avve-
nuta con violenza o meno giacché, nel primo caso, ricorreranno gli estremi del
nuovo comma 4 dell’art. 52; nel secondo, invece, sarà applicabile la presunzione
(4) Si ricordi come la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito come «in tema di legittima, le
modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 all’art. 52 c.p. hanno riguardato solo
il concetto di proporzionalità, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un
privato domicilio o in un luogo ad esso equiparato, fermi restando i presupposti dell’attualità
dell’offesa e della inevitabilità dell’uso dell’arma come messo di difesa della propria o altrui
incolumità», Cass. Pen., sez. I, 27 maggio 2010 (dep. 16 giugno 2010), sent. n. 23221, Rv.
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