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DOTTRINA
Questa strada appare peraltro percorribile anche in ragione della perma-
nenza dell’inciso “quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione” su
cui pure la giurisprudenza aveva fatto leva per escludere che la difesa fosse legit-
tima in presenza di un’aggressione al solo patrimonio.
2.2 La presunzione assoluta di legittima difesa in caso di violazione di domicilio con
violenza o minaccia
Le ultime considerazioni svolte nel paragrafo che precede con riguardo al
requisito della necessità, però, non possono essere fatte valere anche con rife-
rimento al nuovo quarto comma a norma del quale «nei casi di cui al secondo
e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa, colui che compie un
atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso
di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».
Con questa disposizione sembra, infatti, che il legislatore abbia voluto
escludere anche gli altri requisiti richiesti dal comma 1 per la sussistenza della
causa di giustificazione in oggetto e, nello specifico, quello della necessità e
dell’attualità finendo per considerare, pertanto, sempre legittima la reazione nei
casi in cui la violazione di domicilio avvenga secondo l’ipotesi aggravata di cui
all’art. 614 c.p.
Sul punto, pare che il Presidente della Repubblica abbia inteso fornire pre-
cise indicazioni per una lettura costituzionalmente orientata della norma affer-
mando che «il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità
a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno
del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è
rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità» .
(9)
Potrebbe farsi leva sull’incipit del quarto comma che delimita il suo ambito
di applicazione ai casi di cui al secondo e terzo comma non solo per evidenziare
come la presunzione ivi prevista sia da intendersi solo con riferimento alla legit-
tima difesa domiciliare e non riguardi tout court la scriminante in oggetto, ma
anche per rimarcare l’inciso “quando non vi è desistenza e vi è pericolo di
aggressione” al fine di evidenziare che deve pur sempre esserci un pericolo per
l’incolumità della persona.
Ciò che rileva, però, è che nel caso di violazione di domicilio con violenza
o minaccia, in realtà, il legislatore, inserendo una presunzione assoluta di legit-
timità dell’offesa, ha operato una valutazione anticipata di pericolosità dell’ag-
gressione predeterminata e astratta che finisce per consentire un intervento pre-
ventivo del privato.
(9) Lettera inviata dal Presidente della Repubblica il 26 aprile 2019, cit.
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