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DOTTRINA



                  Questa strada appare peraltro percorribile anche in ragione della perma-
             nenza dell’inciso “quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione” su
             cui pure la giurisprudenza aveva fatto leva per escludere che la difesa fosse legit-
             tima in presenza di un’aggressione al solo patrimonio.

             2.2 La presunzione assoluta di legittima difesa in caso di violazione di domicilio con
                 violenza o minaccia
                  Le ultime considerazioni svolte nel paragrafo che precede con riguardo al
             requisito della necessità, però, non possono essere fatte valere anche con rife-
             rimento al nuovo quarto comma a norma del quale «nei casi di cui al secondo
             e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa, colui che compie un
             atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso
             di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».
                  Con  questa  disposizione  sembra,  infatti,  che  il  legislatore  abbia  voluto
             escludere anche gli altri requisiti richiesti dal comma 1 per la sussistenza della
             causa di giustificazione in oggetto e, nello specifico, quello della necessità e
             dell’attualità finendo per considerare, pertanto, sempre legittima la reazione nei
             casi in cui la violazione di domicilio avvenga secondo l’ipotesi aggravata di cui
             all’art. 614 c.p.
                  Sul punto, pare che il Presidente della Repubblica abbia inteso fornire pre-
             cise indicazioni per una lettura costituzionalmente orientata della norma affer-
             mando che «il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità
             a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno
             del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è
             rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità» .
                                                                      (9)
                  Potrebbe farsi leva sull’incipit del quarto comma che delimita il suo ambito
             di applicazione ai casi di cui al secondo e terzo comma non solo per evidenziare
             come la presunzione ivi prevista sia da intendersi solo con riferimento alla legit-
             tima difesa domiciliare e non riguardi tout court la scriminante in oggetto, ma
             anche  per  rimarcare  l’inciso  “quando  non  vi  è  desistenza  e  vi  è  pericolo  di
             aggressione” al fine di evidenziare che deve pur sempre esserci un pericolo per
             l’incolumità della persona.
                  Ciò che rileva, però, è che nel caso di violazione di domicilio con violenza
             o minaccia, in realtà, il legislatore, inserendo una presunzione assoluta di legit-
             timità dell’offesa, ha operato una valutazione anticipata di pericolosità dell’ag-
             gressione predeterminata e astratta che finisce per consentire un intervento pre-
             ventivo del privato.

             (9)  Lettera inviata dal Presidente della Repubblica il 26 aprile 2019, cit.

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