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DOTTRINA
Ciò che, presumibilmente, ha voluto precisare il legislatore è che il princi-
pio generale di efficacia delle cause di giustificazione tanto agli effetti civili
quanto agli effetti penali non vale solo nei casi in cui l’effettiva sussistenza della
scriminante è stata accertata dal giudice, ma anche in quelli in cui vigono le pre-
sunzioni.
Il nuovo comma 3 dell’art. 2044 c.c. è, invece, volto a disciplinare i profili
risarcitori in caso di eccesso colposo “scusato” ai sensi dell’art. 55, comma 2
c.p. specificando che «al danneggiato è dovuta un’indennità la cui misura è
rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità,
delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in esse-
re dal danneggiato».
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