Page 84 - Rassegna 2019-2
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DOTTRINA



                  Ciò che, presumibilmente, ha voluto precisare il legislatore è che il princi-
             pio  generale  di  efficacia  delle  cause  di  giustificazione  tanto  agli  effetti  civili
             quanto agli effetti penali non vale solo nei casi in cui l’effettiva sussistenza della
             scriminante è stata accertata dal giudice, ma anche in quelli in cui vigono le pre-
             sunzioni.
                  Il nuovo comma 3 dell’art. 2044 c.c. è, invece, volto a disciplinare i profili
             risarcitori in caso di eccesso colposo “scusato” ai sensi dell’art. 55, comma 2
             c.p.  specificando  che  «al  danneggiato  è  dovuta  un’indennità  la  cui  misura  è
             rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità,
             delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in esse-
             re dal danneggiato».














































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