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LA NUOVA LEGITTIMA DIFESA NEL DOMICILIO





































               4. Le modifiche apportate all’art. 2044 c.c.
                     La riforma ha inciso, infine, anche sulla disciplina civilistica novellando
               l’art. 2044 c.c. attraverso l’inserimento di due nuovi commi. A ben vedere, la
               disposizione inserita con il secondo comma risulta sovrabbondante specifican-
               do che «nei casi di cui all’art. 52, commi secondo, terzo e quarto c.p., la respon-
               sabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa».

                     un reale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato,
                     dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente, nonché dalle
                     condizioni soggettive della vittima, purché note all’agente, e come tali necessariamente rien-
                     tranti nell’oggetto del dolo.
                     Anche sotto questo profilo, dunque, è dimostrato che l’enunciato legislativo di cui all’art.
                     612-bis cod. pen., pur richiedendo un’attenta considerazione di dati riscontrabili sul piano dei
                     comportamenti e dell’esperienza, consente al giudice di appurare con ragionevole certezza il
                     verificarsi dei fenomeni in esso descritti e, pertanto, non presenta vizi di indeterminatezza,
                     ai sensi dell’art. 25, secondo comma, Cost.
                     L’aggettivazione, inoltre, in termini di “grave e perdurante” stato di ansia o di paura e di
                     “fondato” timore per l’incolumità, vale a circoscrivere ulteriormente l’area dell’incriminazio-
                     ne, in modo che siano doverosamente ritenute irrilevanti ansie di scarso momento, sia in
                     ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo, nonché timori
                     immaginari o del tutto fantasiosi della vittima. A tale ultimo riguardo, deve rammentarsi
                     come spetti al giudice ricostruire e circoscrivere l’area di tipicità della condotta penalmente
                     rilevante sulla base dei consueti criteri ermeneutici, in particolare alla luce del principio di
                     offensività, che per giurisprudenza costante di questa Corte costituisce canone interpretativo
                     unanimemente accettato».

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