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ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO
- la mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra che acqui-
sta una specifica valenza in sede di reclutamento del personale delle forze
armate e di polizia solo qualora lo stesso sia, per dimensioni e contenuti,
rivelatore di una personalità abnorme, ovvero sia oggettivamente detur-
pante, ovvero sia incompatibile, per la sua visibilità, con l’utilizzazione di
un’uniforme militare ;
(68)
- deve essere comunque salvaguardato il prestigio dell’istituzione di appar-
tenenza, anche nelle sue connotazioni formali, connesse con il decoro
della persona e dell’uniforme che ben potrebbe essere vulnerato da par-
ticolari tipi di tatuaggio ;
(69)
- è irrilevante la natura cancerogenetica del tatuaggio, in relazione alla
necessità di riscontrare, ai fini dell’idoneità psicofisica, patologie in atto e
non meramente eventuali ;
(70)
- l’alterazione funzionale della cute è riscontrabile anche laddove il singolo
tatuaggio possa costituire elemento di identificazione del militare, quindi
potenziale fattore di maggior rischio per il personale delle forze di polizia
chiamato a svolgere attività istituzionale in particolari situazioni operative ;
(71)
- la valutazione della circostanza che il tatuaggio possa costituire motivo
ostativo al reclutamento, sul piano dell’idoneità psico-fisica, è ancorata
alle diverse normative di settore che, per quanto riguarda il personale mili-
tare, prescrivono un accertamento della presenza visibile di un’alterazione
della cute con compromissioni funzionali o fisiognomiche ;
(72)
(68) Cons. Stato, sez. IV, n. 950 del 2012, cit.; n. 316 del 2012, cit.; n. 6761 del 2011, cit.; n. 6424 del
2011, cit.; n. 4509 del 2011, cit.; n. 1352 del 2011, cit.; n. 1201 del 2011, cit.; n. 1200 del 2011,
cit.; sez. VI n. 2950 del 2010, cit.; sez. IV, n. 196 del 2010, cit. Sul concetto di tatuaggio detur-
pante si è soffermato Cons. Stato, sez. IV, n. 1352 del 2011, cit., per il quale il «concetto di
deturpamento è da porsi in collegamento con la possibilità che tali segni possano essere visti
e suscitare quindi visivamente e psicologicamente un giudizio di disgusto o comunque nega-
tivo dell’aspetto fisico-estetico e ciò, indubbiamente, mal si addice ad un soggetto che riveste
lo status di carabiniere, di talché quando, come nella specie, tali tatuaggi sono collocati in posti
coperti dall’uniforme, non possono assumere attitudine deturpante, proprio perché non per-
cepibili».
(69) Cons. Stato, sez. IV, n. 1690 del 2011, cit.; n. 1649 del 2011, cit.; n. 4929 del 2010, cit., che ha
ritenuto legittimo un provvedimento di esclusione dal reclutamento di carabinieri in ferma
quadriennale, in presenza di un tatuaggio, visibile pur con la sola divisa estiva, in quanto
determina una alterazione fisiognomica che stride fortemente con l’immagine di sobrietà
dell’Arma, istituzione che il militare è chiamato a rappresentare;
(70) Cons. Stato, sez. IV, n. 5543 del 2011, cit.
(71) Cons. Stato, sez. IV, n. 1690 del 2011, cit.
(72) Cons. Stato, sez. IV, n. 4929 del 2010, cit.; sez. VI, n. 1520 del 2007, cit.; Cons. Stato, sez. IV,
29 marzo 2007, n. 1457, in FORO IT., 2007, I, 402; sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5746, in
www.giustizia-amministrativa.it, che ha dichiarato illegittimo il giudizio di inidoneità all’ar-
ruolamento di agente ausiliario della P.S. fondato esclusivamente sulla «presenza di tatuaggio
in zona esposta», in contrasto con quanto sancito dall’art. 2, n. 3, d.P.R. n. 904 del 1983,
secondo cui possono essere causa di esclusione i tatuaggi «quando, per la loro sede e natura
siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme»; il Consiglio ha
anche rilevato, incidentalmente, che sono legittime le clausole normative che diano risalto a
tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme (nella specie tale previsione era con-
tenuta nel d.m. n. 198 del 2003 sempre in relazione al personale della P.S.).
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