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ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO



                  -  la mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra che acqui-
                     sta una specifica valenza in sede di reclutamento del personale delle forze
                     armate e di polizia solo qualora lo stesso sia, per dimensioni e contenuti,
                     rivelatore di una personalità abnorme, ovvero sia oggettivamente detur-
                     pante, ovvero sia incompatibile, per la sua visibilità, con l’utilizzazione di
                     un’uniforme militare ;
                                        (68)
                  -  deve essere comunque salvaguardato il prestigio dell’istituzione di appar-
                     tenenza, anche nelle sue connotazioni formali, connesse con il decoro
                     della persona e dell’uniforme che ben potrebbe essere vulnerato da par-
                     ticolari tipi di tatuaggio ;
                                           (69)
                  -  è  irrilevante  la  natura  cancerogenetica  del  tatuaggio,  in  relazione  alla
                     necessità di riscontrare, ai fini dell’idoneità psicofisica, patologie in atto e
                     non meramente eventuali ;
                                             (70)
                  -  l’alterazione funzionale della cute è riscontrabile anche laddove il singolo
                     tatuaggio  possa  costituire  elemento  di  identificazione  del  militare,  quindi
                     potenziale fattore di maggior rischio per il personale delle forze di polizia
                     chiamato a svolgere attività istituzionale in particolari situazioni operative ;
                                                                                      (71)
                  -  la valutazione della circostanza che il tatuaggio possa costituire motivo
                     ostativo al reclutamento, sul piano dell’idoneità psico-fisica, è ancorata
                     alle diverse normative di settore che, per quanto riguarda il personale mili-
                     tare, prescrivono un accertamento della presenza visibile di un’alterazione
                     della cute con compromissioni funzionali o fisiognomiche ;
                                                                           (72)
               (68)  Cons. Stato, sez. IV, n. 950 del 2012, cit.; n. 316 del 2012, cit.; n. 6761 del 2011, cit.; n. 6424 del
                     2011, cit.; n. 4509 del 2011, cit.; n. 1352 del 2011, cit.; n. 1201 del 2011, cit.; n. 1200 del 2011,
                     cit.; sez. VI n. 2950 del 2010, cit.; sez. IV, n. 196 del 2010, cit. Sul concetto di tatuaggio detur-
                     pante si è soffermato Cons. Stato, sez. IV, n. 1352 del 2011, cit., per il quale il «concetto di
                     deturpamento è da porsi in collegamento con la possibilità che tali segni possano essere visti
                     e suscitare quindi visivamente e psicologicamente un giudizio di disgusto o comunque nega-
                     tivo dell’aspetto fisico-estetico e ciò, indubbiamente, mal si addice ad un soggetto che riveste
                     lo status di carabiniere, di talché quando, come nella specie, tali tatuaggi sono collocati in posti
                     coperti dall’uniforme, non possono assumere attitudine deturpante, proprio perché non per-
                     cepibili».
               (69)  Cons. Stato, sez. IV, n. 1690 del 2011, cit.; n. 1649 del 2011, cit.; n. 4929 del 2010, cit., che ha
                     ritenuto legittimo un provvedimento di esclusione dal reclutamento di carabinieri in ferma
                     quadriennale, in presenza di un tatuaggio, visibile pur con la sola divisa estiva, in quanto
                     determina una alterazione fisiognomica che stride fortemente con l’immagine di sobrietà
                     dell’Arma, istituzione che il militare è chiamato a rappresentare;
               (70)  Cons. Stato, sez. IV, n. 5543 del 2011, cit.
               (71)  Cons. Stato, sez. IV, n. 1690 del 2011, cit.
               (72)  Cons. Stato, sez. IV, n. 4929 del 2010, cit.; sez. VI, n. 1520 del 2007, cit.; Cons. Stato, sez. IV,
                     29 marzo 2007, n. 1457, in FORO  IT., 2007, I, 402; sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5746, in
                     www.giustizia-amministrativa.it, che ha dichiarato illegittimo il giudizio di inidoneità all’ar-
                     ruolamento di agente ausiliario della P.S. fondato esclusivamente sulla «presenza di tatuaggio
                     in zona esposta», in contrasto con quanto sancito dall’art. 2, n. 3, d.P.R. n. 904 del 1983,
                     secondo cui possono essere causa di esclusione i tatuaggi «quando, per la loro sede e natura
                     siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme»; il Consiglio ha
                     anche rilevato, incidentalmente, che sono legittime le clausole normative che diano risalto a
                     tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme (nella specie tale previsione era con-
                     tenuta nel d.m. n. 198 del 2003 sempre in relazione al personale della P.S.).

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