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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



               - disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie;
               - ematologia;
               - immunoallergologia;
               - tossicologia;
               - neoplasie;
               - cranio;
               - complesso maxillo facciale;
               - apparato cardiovascolare;
               - apparato respiratorio;
               - apparato digerente;
               - ammella;
               - apparato urogenitale;
               - neurologia;
               - psichiatria;
               - oftalmologia;
               - otorinolaringoiatria;
               - ermatologia;
               - apparato locomotore.
               L’art. 582, co. 1, lett. z), infine, stabilisce che possono essere altre cause di
               non idoneità: le imperfezioni o le infermità non specificate nell’elenco, ma
               che rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo
               osservazione; il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non
               nell’elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto
               per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente
               non idoneo al servizio militare, dopo osservazione.
               IV. 2. Tra le imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al ser-
               vizio militare, l’art. 582, co. 1, lett. u), le alterazioni che per sede, determinino
               rilevanti  alterazioni  funzionali  o  fisiognomiche,  trascorso,  ove  occorra,  il
               periodo di inabilità temporanea. In questo contesto si è sviluppato un note-
               vole contenzioso relativo alla presenza di tatuaggi sulla cute degli aspiranti
               all’arruolamento. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene che proprio
               la  particolare  rilevanza  della  presenza  fisica  nell’ambito  degli  ordinamenti
               militari  ed  assimilati  (che  costituisce  elemento  singolare  rispetto  all’intera
               pubblica amministrazione e giustifica la valutazione dell’interezza dell’aspi-
               rante al reclutamento, comprensiva anche del suo aspetto esteriore), fa sì che
               il tatuaggio possa essere considerato causa di inidoneità . In particolare:
                                                                   (67)
             (67)  Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2012, n. 950, in www.giustizia-amministrativa.it; 24 gennaio
                  2012, n. 316, ibid.; 20 dicembre 2011, n. 6761, ibid.; 6 dicembre 2011, n. 6424, ibid.; 14 ottobre
                  2011, n. 5543, in FORO  AMM.-CONS. STATO, 2011, 3119 (m); 14 ottobre 2011, n. 5542, in
                  www.giustizia-amministrativa.it; 27 luglio 2011, n. 4509, in FORO IT., Rep. 2011, voce Guardia
                  di finanza, n. 12; 18 marzo 2011, n. 1690, ibid., voce Carabinieri, n. 13; 16 marzo 2011, n. 1649,
                  in www.giustizia-amministrativa.it; 2 marzo 2011, n. 1352, in FORO IT., Rep. 2011, voce cit.,
                  n. 10; 24 febbraio 2011, n. 1201, in www.giustizia-amministrativa.it; 24 febbraio 2011, n.
                  1200, in FORO IT., Rep. 2011, voce cit., n. 11; 27 luglio 2010, n. 4929, in GIURISDIZ. AMM.,
                  2010, I, 909; sez. VI, 13 maggio 2010, n. 2950, in FORO IT., Rep. 2010, voce Pubblica sicurezza
                  (amministrazione della), n. 11; sez. IV, 22 gennaio 2010, n. 196, in www.giustizia-amministrati-
                  va.it; sez. VI, 4 aprile 2007, n. 1520, in FORO IT., Rep. 2007, voce cit., n. 15.

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