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ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO
- rispetto del principio dell’autonomia delle singole procedure concorsuali;
- tendenziale non ripetibilità con caratteristiche di neutralità, dell’accerta-
mento del requisito sanitario riferito ad un determinato momento storico;
- rispetto del principio della par condicio dei concorrenti;
- maggiore gravosità dell’impegno richiesto ai militari in servizio perma-
nente rispetto a quelli in ferma.
IV. 5. Il profilo di idoneità attitudinale è un requisito ulteriore e diverso rispet-
to a quello relativo all’idoneità psico-fisica. La necessità organizzativa di sele-
zionare in base a profili di idoneità attitudinali è relativa al reclutamento di
candidati ritenuti non solo meritevoli e idonei da un punto di vista culturale,
professionale e sanitario, ma anche ritenuti particolarmente versati allo svol-
gimento dei delicati ed impegnativi compiti connessi con la professione mili-
tare. In questo senso, non tutti gli aspiranti ai vari ruoli militari, seppure defi-
nibili soggetti psichicamente normali e come tali idonei a un soddisfacente
inserimento nel mondo del lavoro, possiedono la necessaria propensione alla
specifica attività, risultante di compositi aspetti attitudinali da riscontrare in
un unico soggetto, che deve dimostrare di possederli tutti indistintamente .
(80)
V. L’art. 635, comma 1, lettera d), c.m., così come sostituito dall’art. 1, co. 1,
l. 12 gennaio 2015, n. 2, ha introdotto il requisito dei parametri fisici correlati
alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolica-
mente attiva, demandando al regolamento la definizione dei valori limite.
È stato eliminato il requisito dell’altezza minima, che costituiva una specificazione
del requisito dell’idoneità psico-fisica, la cui caratteristica (e differenza) ontologica
consisteva nell’essere riferita a una misura oggettiva e non ad un giudizio di valore
funzionale. L’altezza minima per accedere alla carriera militare è stata oggetto, in
passato, della precisa disciplina recata dall’abrogato art. 2, d.P.C.M. 22 luglio 1987,
n. 411, come modificato dal d.P.C.M. n. 112 del 2000. Tale regolamento era stato
emanato in attuazione di quanto previsto dalle norme refluite nell’art. 31, d.lgs.
11 aprile 2006, n. 198 recante l’approvazione del codice delle pari opportunità.
La novella legislativa è stata successivamente integrata dal d.P.R. 17 dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissio-
ne ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia, che
ha sostituito l’art. 587 r.m. L’art. 587, co. 1, r.m., stabilisce che per l’ammissione
ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i concorrenti
devono rientrare nei valori limite di ciascuno dei seguenti parametri fisici:
- composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non
inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di
sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per
cento per le candidate di sesso femminile;
- forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e
non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
- massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente
nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschi-
le, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile.
(80) Cons. Stato, sez. II, 10 ottobre 2013, n. 4207, in www.giustizia-amministrativa.it.
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