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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



               L’art. 587, co. 2, r.m., stabilisce che, al fine di tener conto di eventuali condi-
               zioni  tecniche  o  individuali,  è  considerata  ammissibile  una  percentuale  di
               adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un mas-
               simo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati. In merito, la giuri-
               sprudenza ha stabilito che il precetto primario è immediatamente operativo
               e non può essere differito alla futura data di entrata in vigore della specifica-
               zione regolamentare .
                                  (81)
               VI. L’art. 635, comma 1, lettera e), c.m., prescrive che anche il godimento
               dei diritti civili e politici è un requisito di carattere generale, già previsto da
               tutte le precedenti discipline di reclutamento, nel solco di una consolidata
               tradizione normativa (artt. 6, co. 5, t.u.imp.civ.St. e 2, d.P.R. n. 487/1994) .
                                                                                   (82)
               È da premettere che i diritti politici sono tutti quelli menzionati nel titolo IV
               della parte I della Costituzione (elettorato attivo, diritto di associazione in
               partiti, diritto di petizione, diritto di accesso ai pubblici uffici) .
                                                                         (83)
               Ai fini che qui interessano, però, quanto ai diritti politici, viene in rilievo l’art.
               2, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - recante l’approvazione del testo unico delle
               leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste
               elettorali - che elenca i casi di esclusione dell’elettorato attivo (interdizione
               perpetua e temporanea dai pubblici uffici, sottoposizione a misure di sicu-
               rezza o di prevenzione) .
                                     (84)
               Quanto ai diritti civili, il riferimento è agli interdetti e inabili per infermità di
               mente e agli internati coattivi in luogo di cura ; a queste tradizionali cate-
                                                           (85)
               gorie  dovrebbe  aggiungersi,  attesa  l’identità  della  ragione  di  tutela,  anche
               quella dei soggetti beneficiari dell’amministrazione di sostegno ai sensi degli
               artt. 404 ss. c.c.; si evidenzia che in tutti questi casi, l’inidoneità psico-fisica
               che  costituisce  il  presupposto  fattuale  dell’applicazione  dei  relativi  istituti
               giuridici, rileverebbe di per se come causa autonoma di esclusione, a mente
               dell’art. 635, co. 1, lett. c), c.m.


             (81)  Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 855, in www.giustizia-amministrativa.it.
             (82)  Cfr.: art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 490/1997 (ufficiali delle Forze armate); art. 5, comma 1,
                  lett. d), d.lgs. n. 298/2000 (ufficiali dei Carabinieri); art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 69/2001
                  (ufficiali della Finanza); art. 11, comma 2, lett. a), numero 5), d.lgs. n. 196/1995 (marescialli
                  delle Forze armate); art. 15, comma 2, lett. b), numero 1), d.lgs. n. 198/1995 (marescialli dei
                  Carabinieri),  art.  36,  comma  1,  lett.  b),  numero  1),  d.lgs.  n.  199/1995  (marescialli  della
                  Finanza); art. 4, comma 1, lett. c), l. n. 226/2004 (volontari di truppa); art. 5, comma 1, lett.
                  a), d.lgs. n. 198/1995 (carabinieri); art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 199/1995 (finanzieri).
             (83)  Cons. St., sez. VI, n. 3642 del 2010, cit., relativa al reclutamento di VV.FF., secondo cui il godi-
                  mento dei diritti politici implica come condizione essenziale il compimento del 18° anno di età.
             (84)  Secondo Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2008, n. 25896, in FORO IT., 2009, I, 2753, l’esito positivo
                  dell’affidamento in prova al servizio sociale non fa venir meno la perdita dell’elettorato atti-
                  vo, quale pena accessoria, parte integrante dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici; ana-
                  logamente Cons. Stato, sez. I, 17 ottobre n. 2912/07, id. Rep. 2008, voce Ordinamento peniten-
                  ziario, n. 92; sulla legittimità delle limitazioni della capacità elettorale connesse all’avvenuta
                  condanna a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, Cass., 17 gennaio 2007,
                  n. 788, ibidem, 2006, voce Elezioni, n. 49.
             (85)  Il fallimento, quale causa di esclusione dell’elettorato, è stata eliminata dall’art. 152, d.lgs. 9
                  gennaio 2006, n. 5.

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