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ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO



                  In relazione al profilo sanitario, la direttiva tecnica stabilisce che lo stesso è
                  un sistema che consente una valutazione rapida e sintetica delle condizioni
                  psico-fisiche del soggetto, mediante nove caratteristiche somato-funzionali
                  che riguardano gli apparati o sistemi di seguito elencati:
                  - sistema psichico (PS);
                  - costituzione (CO):
                  - apparato cardiocircolatorio (AC);
                  - apparato respiratorio (AR);
                  - apparati vari (AV);
                  - apparato locomotore (LS o LI rispettivamente se l’affezione interessa la
                  parte soprastante o sottostante l’articolazione D12 - L1);
                  - funzione visiva (VS) e funzione uditiva (AU).
                  Ciascuna caratteristica somato-funzionale viene delineata mediante l’attribu-
                  zione di un coefficiente di validità decrescente da 1 a 4:
                  -  i coefficienti 1 o 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-
                     funzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni
                     patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale, ai fini
                     dell’espletamento del servizio militare; i coefficienti 1 e 2 delineano, per-
                     tanto, un profilo sanitario, inquadrabile nella fascia A, che individua il
                     grado di validità richiesto, in generale, per l’arruolamento volontario, fatti
                     salvi gli specifici requisiti e le eventuali deroghe indicati da ogni Forza
                     armata;
                  -  i coefficienti 3 o 4, che delineano un profilo sanitario inquadrabile nella
                     fascia B, vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale
                     in presenza di alterazioni patologiche che, per scarsa incidenza, sotto il
                     profilo medico-legale, possono consentire di assolvere il servizio militare
                     volontario, ove previsto da disposizioni speciali o deroghe indicate da cia-
                     scuna Forza armata ;
                                       (75)
                  -  il coefficiente «2» può essere attribuito anche in presenza di disturbi fun-
                     zionali lievi che, a giudizio dell’organo sanitario, non hanno alcuna inci-
                     denza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell’espletamento del servizio
                     militare;
                  -  i coefficienti «3» o «4» possono essere attribuiti anche in presenza di alte-
                     razioni anatomiche o funzionali che, a giudizio dell’organo sanitario, non
                     raggiungendo una rilevanza di grado inabilitante al servizio militare, risul-
                     tano di scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell’espleta-
                     mento del servizio militare.
                  IV. 4. L’idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento, come visto, non
                  consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma
                  richiede una particolare prestanza fisica e psicologica - ragionevolmente esi-
                  gibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operati-
                  vo degli appartenenti alle Forze armate - che ben può essere impedita anche
                  da alterazioni organiche di carattere non patologico; il riscontro di siffatta
                  prestanza fisica è demandato ad un apprezzamento tecnico discrezionale di

               (75)  Cons. St., sez. IV, n. 5742 del 2007, cit.; sez. IV, n. 1042 del 2006, cit.; sez. IV, n. 6688 del 2005, cit.

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