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ART. 635 REQUISITI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO
In relazione al profilo sanitario, la direttiva tecnica stabilisce che lo stesso è
un sistema che consente una valutazione rapida e sintetica delle condizioni
psico-fisiche del soggetto, mediante nove caratteristiche somato-funzionali
che riguardano gli apparati o sistemi di seguito elencati:
- sistema psichico (PS);
- costituzione (CO):
- apparato cardiocircolatorio (AC);
- apparato respiratorio (AR);
- apparati vari (AV);
- apparato locomotore (LS o LI rispettivamente se l’affezione interessa la
parte soprastante o sottostante l’articolazione D12 - L1);
- funzione visiva (VS) e funzione uditiva (AU).
Ciascuna caratteristica somato-funzionale viene delineata mediante l’attribu-
zione di un coefficiente di validità decrescente da 1 a 4:
- i coefficienti 1 o 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-
funzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni
patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale, ai fini
dell’espletamento del servizio militare; i coefficienti 1 e 2 delineano, per-
tanto, un profilo sanitario, inquadrabile nella fascia A, che individua il
grado di validità richiesto, in generale, per l’arruolamento volontario, fatti
salvi gli specifici requisiti e le eventuali deroghe indicati da ogni Forza
armata;
- i coefficienti 3 o 4, che delineano un profilo sanitario inquadrabile nella
fascia B, vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale
in presenza di alterazioni patologiche che, per scarsa incidenza, sotto il
profilo medico-legale, possono consentire di assolvere il servizio militare
volontario, ove previsto da disposizioni speciali o deroghe indicate da cia-
scuna Forza armata ;
(75)
- il coefficiente «2» può essere attribuito anche in presenza di disturbi fun-
zionali lievi che, a giudizio dell’organo sanitario, non hanno alcuna inci-
denza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell’espletamento del servizio
militare;
- i coefficienti «3» o «4» possono essere attribuiti anche in presenza di alte-
razioni anatomiche o funzionali che, a giudizio dell’organo sanitario, non
raggiungendo una rilevanza di grado inabilitante al servizio militare, risul-
tano di scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell’espleta-
mento del servizio militare.
IV. 4. L’idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento, come visto, non
consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma
richiede una particolare prestanza fisica e psicologica - ragionevolmente esi-
gibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operati-
vo degli appartenenti alle Forze armate - che ben può essere impedita anche
da alterazioni organiche di carattere non patologico; il riscontro di siffatta
prestanza fisica è demandato ad un apprezzamento tecnico discrezionale di
(75) Cons. St., sez. IV, n. 5742 del 2007, cit.; sez. IV, n. 1042 del 2006, cit.; sez. IV, n. 6688 del 2005, cit.
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