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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



               È altresì pacifico che i cittadini non appartenenti all’UE e gli apolidi
               («stranieri» ai sensi dell’art. 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - testo unico
               delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e  norme
               sulla condizione dello straniero -), non possano partecipare alle procedure
               di  reclutamento  (come  coerentemente  previsto  anche  dagli  artt.  21  ss.
               d.lgs. n. 286, cit.) .
                               (63)
               III. L’art. 635, comma 1, lettera b), c.m., prevede stabilisce per il reclutamen-
               to nelle Forze armate un adeguato titolo di studio. Il titolo di studio richiesto
               varia, ovviamente, per l’accesso ai singoli ruoli in relazione al profilo cultu-
               rale ritenuto adeguato; esso è specificato, pertanto, nelle disposizioni speciali
               che disciplinano ciascuna carriera militare.
               Il  titolo  di  studio  deve  essere  posseduto  all’atto  della  presentazione  della
               domanda  di  partecipazione  al  concorso  o,  in  alternativa  (relativamente  ai
               diplomi di istruzione secondaria), il candidato deve dimostrare di essere in
               grado di conseguirlo al termine dell’anno scolastico di riferimento.
               Con  appositi  decreti  ministeriali  (emanati  in  attuazione  delle  distinte
               disposizioni che disciplinano questo requisito speciale per le varie carriere
               militari), sono individuati i diplomi di laurea, la loro durata, i titoli equi-
               pollenti.
               Strettamente connessa al possesso dei titoli di studio è la conoscenza della
               lingua italiana che, come tale, non è espressamente indicata fra i requisiti
               generali di partecipazione.
               Tuttavia, la sua essenzialità si evince:
                -  in via diretta, dalla norma sancita dall’art. 739 r.m. che impone durante il
                  servizio  l’uso  della  lingua  italiana  con  salvezza  dei  servizi  di  carattere
                  internazionale;
                -  indirettamente, dalla norma sancita dall’art. 9, l. 15 dicembre 1999 n. 482
                  - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche -  che consente
                  l’uso delle lingue di minoranza nei rapporti con le amministrazioni con
                  esclusione delle Forze armate e di polizia;
                -  dalle disposizioni che esigendo il diploma di bilinguismo per gli apparte-
                  nenti alle Forze di polizia a ordinamento militare chiamati a prestare ser-
                  vizio nella provincia di Bolzano, ribadiscono la necessità della conoscenza
                  e dell’uso della lingua italiana come requisito indefettibile (salvo la cono-
                  scenza aggiuntiva obbligatoria della lingua tedesca); si aggiunge che l’uso
                  obbligatorio della lingua italiana nei rapporti interni ad enti, comandi e
                  reparti militari, è confermato anche dagli artt. 1, co. 1, lett. e), e 32, co. 1,
                  d.P.R. n. 574/1988.

             (63)  Diversa, infatti, è la posizione degli stranieri in senso proprio (ovvero dei cittadini extraco-
                  munitari a mente dell’art. 1, co. 1, d.lgs. n. 286/1998) ai quali, in linea generale, è precluso
                  l’accesso ai pubblici uffici giacché la condizione di parità tra cittadini e stranieri in tema di
                  diritto al lavoro, ex art. 2, co. 3, d.lgs. n. 286, cit., non incide sulla materia del reclutamento
                  del personale pubblico, salvo che non dispongano diversamente speciali previsioni normati-
                  ve, Cass., sez. lav., n. 24170 del 2006, cit. In dottrina, sulle problematiche concernenti l’acces-
                  so degli stranieri extracomunitari al pubblico impiego; M. T. POLI, Stranieri e diritto di accesso al
                  pubblico impiego, in GIURISDIZ. AMM., 2008, IV, 211.

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