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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
È altresì pacifico che i cittadini non appartenenti all’UE e gli apolidi
(«stranieri» ai sensi dell’art. 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero -), non possano partecipare alle procedure
di reclutamento (come coerentemente previsto anche dagli artt. 21 ss.
d.lgs. n. 286, cit.) .
(63)
III. L’art. 635, comma 1, lettera b), c.m., prevede stabilisce per il reclutamen-
to nelle Forze armate un adeguato titolo di studio. Il titolo di studio richiesto
varia, ovviamente, per l’accesso ai singoli ruoli in relazione al profilo cultu-
rale ritenuto adeguato; esso è specificato, pertanto, nelle disposizioni speciali
che disciplinano ciascuna carriera militare.
Il titolo di studio deve essere posseduto all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso o, in alternativa (relativamente ai
diplomi di istruzione secondaria), il candidato deve dimostrare di essere in
grado di conseguirlo al termine dell’anno scolastico di riferimento.
Con appositi decreti ministeriali (emanati in attuazione delle distinte
disposizioni che disciplinano questo requisito speciale per le varie carriere
militari), sono individuati i diplomi di laurea, la loro durata, i titoli equi-
pollenti.
Strettamente connessa al possesso dei titoli di studio è la conoscenza della
lingua italiana che, come tale, non è espressamente indicata fra i requisiti
generali di partecipazione.
Tuttavia, la sua essenzialità si evince:
- in via diretta, dalla norma sancita dall’art. 739 r.m. che impone durante il
servizio l’uso della lingua italiana con salvezza dei servizi di carattere
internazionale;
- indirettamente, dalla norma sancita dall’art. 9, l. 15 dicembre 1999 n. 482
- Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche - che consente
l’uso delle lingue di minoranza nei rapporti con le amministrazioni con
esclusione delle Forze armate e di polizia;
- dalle disposizioni che esigendo il diploma di bilinguismo per gli apparte-
nenti alle Forze di polizia a ordinamento militare chiamati a prestare ser-
vizio nella provincia di Bolzano, ribadiscono la necessità della conoscenza
e dell’uso della lingua italiana come requisito indefettibile (salvo la cono-
scenza aggiuntiva obbligatoria della lingua tedesca); si aggiunge che l’uso
obbligatorio della lingua italiana nei rapporti interni ad enti, comandi e
reparti militari, è confermato anche dagli artt. 1, co. 1, lett. e), e 32, co. 1,
d.P.R. n. 574/1988.
(63) Diversa, infatti, è la posizione degli stranieri in senso proprio (ovvero dei cittadini extraco-
munitari a mente dell’art. 1, co. 1, d.lgs. n. 286/1998) ai quali, in linea generale, è precluso
l’accesso ai pubblici uffici giacché la condizione di parità tra cittadini e stranieri in tema di
diritto al lavoro, ex art. 2, co. 3, d.lgs. n. 286, cit., non incide sulla materia del reclutamento
del personale pubblico, salvo che non dispongano diversamente speciali previsioni normati-
ve, Cass., sez. lav., n. 24170 del 2006, cit. In dottrina, sulle problematiche concernenti l’acces-
so degli stranieri extracomunitari al pubblico impiego; M. T. POLI, Stranieri e diritto di accesso al
pubblico impiego, in GIURISDIZ. AMM., 2008, IV, 211.
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