Page 190 - Rassegna 2019-2
P. 190
COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni demo-
cratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando:
1) quanto previsto dall’articolo 711;
2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso
da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di
chi esercita la potestà;
n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per
l’uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’uti-
lizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d’uf-
ficio dall’amministrazione. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non è nuo-
vamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso
dell’idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle
Forze armate .
(54)
3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai
singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui
quelli previsti per il personale dell’Arma dei carabinieri dall’articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
I. L’art. 635 c.m. ha operato una opportuna reductio ad unum di tutte le norme
sul reclutamento che prevedevano requisiti legali comuni per la partecipazio-
ne ai concorsi per le carriere militari. In particolare, vengono in rilievo le
seguenti disposizioni: art. 17, co. 2, l. n. 382/1978, relativo alle norme di
principio sulla disciplina militare; art. 61, l. n. 212/1983, relativo all’applica-
zione in tema di reclutamento; art. 3, co. 2, l. n. 224/1986 per gli ufficiali
piloti di complemento; art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i marescialli delle
Forze armate; artt. 5, co. 1 e 2, e 15, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 198/1995, per i
carabinieri e gli ispettori dell’Arma dei carabinieri; art. 3, co. 1, d.lgs. n.
490/1997, per gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate; art. 5,
d.lgs. n. 298/2000, per gli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei cara-
binieri; art. 23, co. 2 e 3, d.lgs. n. 215/2001, per gli ufficiali ausiliari in ferma
prefissata; artt. 4 e 11, co. 1, l. n. 226/2004, per i volontari in ferma prefissata
di un anno; art. 31, co. 2, d.lgs. n. 198/2006, relativamente ai limiti di altezza
per tutti i militari.
Si tenga presente che non tutte le suddette norme erano formulate in modo
identico; il codice ha selezionato le proposizioni normative ritenute più esau-
stive in quanto suscettibili di applicazione alla generalità dei casi.
(54) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94.
188

