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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



                  h)  non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
                  i)  avere tenuto condotta incensurabile;
                  l)  non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni demo-
             cratiche  che  non  diano  sicuro  affidamento  di  scrupolosa  fedeltà  alla
             Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
                  m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando:
                  1)  quanto previsto dall’articolo 711;
                  2)  la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso
             da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di
             chi esercita la potestà;
                  n)  esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per
             l’uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’uti-
             lizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
                  2.  I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d’uf-
             ficio dall’amministrazione. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non è nuo-
             vamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso
             dell’idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle
             Forze armate .
                         (54)
                  3.  Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai
             singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui
             quelli  previsti  per  il  personale  dell’Arma  dei  carabinieri  dall’articolo  33  del
             decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
               I. L’art. 635 c.m. ha operato una opportuna reductio ad unum di tutte le norme
               sul reclutamento che prevedevano requisiti legali comuni per la partecipazio-
               ne ai concorsi per le carriere militari. In particolare, vengono in rilievo le
               seguenti disposizioni: art. 17, co. 2, l. n. 382/1978, relativo alle norme di
               principio sulla disciplina militare; art. 61, l. n. 212/1983, relativo all’applica-
               zione in tema di reclutamento; art. 3, co. 2, l. n. 224/1986 per gli ufficiali
               piloti di complemento; art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i marescialli delle
               Forze armate; artt. 5, co. 1 e 2, e 15, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 198/1995, per i
               carabinieri  e  gli  ispettori  dell’Arma  dei  carabinieri;  art.  3,  co.  1,  d.lgs.  n.
               490/1997, per gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate; art. 5,
               d.lgs. n. 298/2000, per gli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei cara-
               binieri; art. 23, co. 2 e 3, d.lgs. n. 215/2001, per gli ufficiali ausiliari in ferma
               prefissata; artt. 4 e 11, co. 1, l. n. 226/2004, per i volontari in ferma prefissata
               di un anno; art. 31, co. 2, d.lgs. n. 198/2006, relativamente ai limiti di altezza
               per tutti i militari.
               Si tenga presente che non tutte le suddette norme erano formulate in modo
               identico; il codice ha selezionato le proposizioni normative ritenute più esau-
               stive in quanto suscettibili di applicazione alla generalità dei casi.

             (54)  Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94.


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