Page 185 - Rassegna 2019-2
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LA RILEVANZA DELLE INGIURIE VERBALI A SFONDO SESSUALE NEL
                                         DIRITTO PENALE MILITARE



               in modo più attento ed efficace di quello comune nella predisposizione degli
               strumenti di tutela dell’onore e del decoro della persona in armi, a prescindere
               dalla attinenza del fatto al servizio o alla disciplina.
                     In tale contesto si innesta il problema delle aggressioni verbali alla sfera ses-
               suale. Si tratta di comportamenti che possono ben assumere elevati livelli di lesività,
               in considerazione sia dell’intrinseco contenuto spregiativo delle espressioni utiliz-
               zate, sia delle circostanze di modo, tempo e luogo che caratterizzano la condotta.
               Non vi è dubbio, infatti, che lanciare, soprattutto in pubblico, epiteti o apprezza-
               menti volgari che coinvolgono la sfera sessuale del destinatario può comportare
               nella vittima un turbamento e un senso di violazione della propria personalità forse
               anche più grave di un’occasionale e fugace manipolazione di zone erogene.
                     Tali condotte, però, sfuggono facilmente alla rilevanza penale comune in
               quanto, mancando il necessario contatto fisico, è escluso che possano qualifi-
               carsi come violenza sessuale ex art. 609-bis c.p., e non sono di per sé tali da con-
               figurare neppure il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. (Atti persecutori) o la con-
               travvenzione di cui all’art. 660 c.p. (Molestie), fattispecie che presentano tipicità
               diverse e peculiari rispetto all’ingiuria.
                     Particolarmente significativo e persino emblematico appare, quindi, il caso
               affrontato nella sentenza della Cassazione da cui traggono spunto queste brevi note.
                     La condotta incriminata era consistita nell’invito/esortazione rivolta ad un
               militare di sesso femminile ad effettuare un rapporto sessuale orale ad uno degli
               altri militari presenti, con i quali era in corso una conversazione di tenore ero-
               tico, alla quale la persona offesa non prendeva parte.
                     I Supremi Giudici non hanno avuto dubbio alcuno a confermare le valu-
               tazioni sia del Tribunale Militare sia della Corte Militare d’Appello, i quali ave-
               vano ritenuto pienamente integrato il reato di ingiuria di cui all’art. 226 c.p.m.p.
                     In particolare, la sentenza sancisce la sussistenza dell’“offesa alla dignità
               della persona lesa” rilevando: “il significato sprezzante della frase” tale da non
               consentire “di considerare prive di contenuto lesivo quelle espressioni volgari,
               che - lungi dall’essere mera espressione di un impoverimento del linguaggio
               comune e dell’educazione - rivestivano effettive connotazioni offensive ed un
               significativo spregiativo, penalmente rilevante”.
                     In verità, la Cassazione non attribuisce alcun risalto al riferimento sessuale
               della frase rivolta alla persona offesa, sottolineandone essenzialmente il “signi-
               ficato spregiativo”; sembra però evidente che le ricadute in termini di effettività
               e percezione della lesione traggono origine proprio dal particolare contenuto
               della frase incriminata, idoneo a produrre nella persona offesa un turbamento
               di tutt’altra natura e rilievo rispetto a quello che si sarebbe determinato a causa
               dell’uso di un più generico epiteto offensivo.


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