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PROSPETTIVE EUROPEE



                  Dunque,  la  possibilità  che  un  corpo  di  polizia  potesse  essere  qualificato
             come autorità giudiziaria ex articolo 6, paragrafo 1, della Decisione veniva chiara-
             mente  esclusa  dai  Giudici  europei.  Ugualmente,  nella  sentenza  Kovalkovas  la
             Corte ha precisato che “la nozione di autorità giudiziaria non può essere interpre-
             tata nel senso che consentirebbe di ricomprendere anche un organo del potere
             esecutivo  di  uno  Stato  membro,  quale  un  Ministero  (…)  nella  sua  accezione
             comune, il termine «giudiziario» non riguarda i Ministeri degli Stati membri. Tale
             termine si riferisce, infatti, al potere giudiziario, il quale (…) deve essere distinto,
             conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il fun-
             zionamento di uno Stato di diritto, dal potere esecutivo. Le autorità giudiziarie
             sono infatti tradizionalmente considerate come quelle autorità che partecipano
             all’amministrazione  della  giustizia,  a  differenza,  segnatamente,  dei  Ministeri  o
             degli altri organi governativi, i quali rientrano nell’ambito del potere esecutivo” .
                                                                                      (48)
                  Quindi, in questo specifico caso, la Corte ha escluso la possibilità che un
             Ministero potesse essere qualificato come autorità giudiziaria ai sensi dell’arti-
             colo 6, paragrafo 1, della Decisione. La Corte ha, dunque, concluso, in primo
             luogo, che i MAE emessi da tali soggetti non costituiscono “decisione giudizia-
             ria” ai sensi dell’articolo 1, par. 1 della Decisione e, in secondo luogo, che tali
             provvedimenti non possono essere riconosciuti come atti legittimi dall’autorità
             giudiziaria investita della domanda di esecuzione.
                  Più complessa appare, invece, la questione relativa alla qualificazione di un
             pubblico ministero come “autorità giudiziaria” ex articolo 6, paragrafo 1, della
             Decisione, in grado di emettere un MAE e di richiederne l’esecuzione all’Autorità
             giudiziaria di un altro Stato membro dell’Unione. Nel caso Ozcelik la Corte si è
             trovata  ad  affrontare  un  problema  simile,  ma  impostato  su  premesse  diverse.
             Nella fattispecie in questione si richiedeva ai Giudici europei di stabilire, infatti, se
             la convalida da parte del pubblico ministero di un mandato d’arresto nazionale,
             precedentemente emesso da un servizio di polizia, fosse idonea a integrare una
             “decisione giudiziaria esecutiva” ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. c, della Decisione,
             su cui fondare, successivamente, l’emissione di un MAE da parte di un giudice .
                                                                                      (49)
                  La Corte ha risposto positivamente al quesito e ha stabilito che “L’articolo
             8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI (…) deve esse-
             re interpretato nel senso che costituisce una «decisione giudiziaria», ai sensi di
             tale disposizione, una convalida, come quella di cui trattasi nel procedimento
             principale, da parte del pubblico ministero, di un mandato d’arresto nazionale
             precedentemente emesso, ai fini di azioni penali, da un servizio di polizia” .
                                                                                     (50)
             (48)  Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 10 novembre 2016, causa C-477/16 PPU, punto 36.
             (49)  Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 16
                  agosto 2016 - Openbaar Ministerie/Halil Ibrahim Özçelik (Causa C-453/16).
             (50)  Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 10 novembre 2016, causa C-453/16 PPU, punto 38.

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