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PROSPETTIVE EUROPEE
Dunque, la possibilità che un corpo di polizia potesse essere qualificato
come autorità giudiziaria ex articolo 6, paragrafo 1, della Decisione veniva chiara-
mente esclusa dai Giudici europei. Ugualmente, nella sentenza Kovalkovas la
Corte ha precisato che “la nozione di autorità giudiziaria non può essere interpre-
tata nel senso che consentirebbe di ricomprendere anche un organo del potere
esecutivo di uno Stato membro, quale un Ministero (…) nella sua accezione
comune, il termine «giudiziario» non riguarda i Ministeri degli Stati membri. Tale
termine si riferisce, infatti, al potere giudiziario, il quale (…) deve essere distinto,
conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il fun-
zionamento di uno Stato di diritto, dal potere esecutivo. Le autorità giudiziarie
sono infatti tradizionalmente considerate come quelle autorità che partecipano
all’amministrazione della giustizia, a differenza, segnatamente, dei Ministeri o
degli altri organi governativi, i quali rientrano nell’ambito del potere esecutivo” .
(48)
Quindi, in questo specifico caso, la Corte ha escluso la possibilità che un
Ministero potesse essere qualificato come autorità giudiziaria ai sensi dell’arti-
colo 6, paragrafo 1, della Decisione. La Corte ha, dunque, concluso, in primo
luogo, che i MAE emessi da tali soggetti non costituiscono “decisione giudizia-
ria” ai sensi dell’articolo 1, par. 1 della Decisione e, in secondo luogo, che tali
provvedimenti non possono essere riconosciuti come atti legittimi dall’autorità
giudiziaria investita della domanda di esecuzione.
Più complessa appare, invece, la questione relativa alla qualificazione di un
pubblico ministero come “autorità giudiziaria” ex articolo 6, paragrafo 1, della
Decisione, in grado di emettere un MAE e di richiederne l’esecuzione all’Autorità
giudiziaria di un altro Stato membro dell’Unione. Nel caso Ozcelik la Corte si è
trovata ad affrontare un problema simile, ma impostato su premesse diverse.
Nella fattispecie in questione si richiedeva ai Giudici europei di stabilire, infatti, se
la convalida da parte del pubblico ministero di un mandato d’arresto nazionale,
precedentemente emesso da un servizio di polizia, fosse idonea a integrare una
“decisione giudiziaria esecutiva” ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. c, della Decisione,
su cui fondare, successivamente, l’emissione di un MAE da parte di un giudice .
(49)
La Corte ha risposto positivamente al quesito e ha stabilito che “L’articolo
8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI (…) deve esse-
re interpretato nel senso che costituisce una «decisione giudiziaria», ai sensi di
tale disposizione, una convalida, come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, da parte del pubblico ministero, di un mandato d’arresto nazionale
precedentemente emesso, ai fini di azioni penali, da un servizio di polizia” .
(50)
(48) Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 10 novembre 2016, causa C-477/16 PPU, punto 36.
(49) Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 16
agosto 2016 - Openbaar Ministerie/Halil Ibrahim Özçelik (Causa C-453/16).
(50) Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 10 novembre 2016, causa C-453/16 PPU, punto 38.
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