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IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
giudiziaria, deve necessariamente essere emesso da una autorità giudiziaria ai
sensi dell’articolo 6, par. della Decisione. La disposizione in questione non spe-
cifica quale debba essere l’autorità giudiziaria competente per l’emissione di un
MAE, rimettendo tale determinazione alle leggi di ciascuno Stato membro.
Questa particolarità ha avuto il merito di estendere il dibattito sull’operatività
del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali negli Stati
dell’Unione, aggiungendo un’ulteriore prospettiva di confronto. Non essendo,
infatti, esattamente determinato quale sia l’autorità giudiziaria da cui un MAE
deve promanare, si discute della possibilità di valutare il rifiuto dell’esecuzione
di un mandato laddove sia stato emesso sulla base di un provvedimento prove-
niente da un’autorità giudiziaria che non abbia i caratteri propri riconducibili a
uno stato di diritto. Di conseguenza, la dottrina si chiede come e se possa ope-
rare il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali quando i prov-
vedimenti in questione promanino da autorità non propriamente giudiziarie o
incardinate in ordinamenti che non garantiscono la loro piena indipendenza o
imparzialità.
Secondo la Corte “il senso e la portata della nozione di autorità giudiziaria
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, non possono essere
lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri”. La nozione in parola neces-
sita, infatti, di “un’interpretazione autonoma e uniforme in tutta l’Unione” .
(45)
Nelle sentenze rese nei casi Poltorak e Kovalkovas, la Corte ha provvedu-
to a definire la portata della nozione in materia negativa, stabilendo, cioè, quali
autorità non potessero rientrare nella particolare definizione di “autorità giudi-
ziaria emittente” .
(46)
Nello specifico, nella sentenza Poltorak veniva deciso che “la nozione di
autorità giudiziaria, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro
2002/584/GAI (…) deve essere interpretata nel senso che un servizio di poli-
zia, come il Rikspolisstyrelsen (direzione generale della polizia nazionale, Svezia),
non rientra nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale
disposizione, cosicché il mandato d’arresto europeo da esso emesso ai fini del-
l’esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non
può essere considerato una decisione giudiziaria, ai sensi dell’articolo 1, para-
grafo 1, della decisione quadro 2002/584” .
(47)
(45) Corte di Giustizia, quarta sezione, sentenza del 10 novembre 2016, causa C-452/16 PPU,
punti 30-31.
(46) Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 16
agosto 2016 - Openbaar Ministerie/Krzysztof Marek Poltorak (Causa C-452/16); Domanda
di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 2 settembre
2016 - Openbaar Ministerie/Ruslanas Kovalkovas (Causa C-477/16).
(47) Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 10 novembre 2016, causa C-452/16 PPU, punto 52.
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