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IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO



               giudiziaria, deve necessariamente essere emesso da una autorità giudiziaria ai
               sensi dell’articolo 6, par. della Decisione. La disposizione in questione non spe-
               cifica quale debba essere l’autorità giudiziaria competente per l’emissione di un
               MAE,  rimettendo  tale  determinazione  alle  leggi  di  ciascuno  Stato  membro.
               Questa particolarità ha avuto il merito di estendere il dibattito sull’operatività
               del  principio  del  mutuo  riconoscimento  delle  decisioni  penali  negli  Stati
               dell’Unione, aggiungendo un’ulteriore prospettiva di confronto. Non essendo,
               infatti, esattamente determinato quale sia l’autorità giudiziaria da cui un MAE
               deve promanare, si discute della possibilità di valutare il rifiuto dell’esecuzione
               di un mandato laddove sia stato emesso sulla base di un provvedimento prove-
               niente da un’autorità giudiziaria che non abbia i caratteri propri riconducibili a
               uno stato di diritto. Di conseguenza, la dottrina si chiede come e se possa ope-
               rare il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali quando i prov-
               vedimenti in questione promanino da autorità non propriamente giudiziarie o
               incardinate in ordinamenti che non garantiscono la loro piena indipendenza o
               imparzialità.
                     Secondo la Corte “il senso e la portata della nozione di autorità giudiziaria
               ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, non possono essere
               lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri”. La nozione in parola neces-
               sita, infatti, di “un’interpretazione autonoma e uniforme in tutta l’Unione” .
                                                                                        (45)
                     Nelle sentenze rese nei casi Poltorak e Kovalkovas, la Corte ha provvedu-
               to a definire la portata della nozione in materia negativa, stabilendo, cioè, quali
               autorità non potessero rientrare nella particolare definizione di “autorità giudi-
               ziaria emittente” .
                               (46)
                     Nello specifico, nella sentenza Poltorak veniva deciso che “la nozione di
               autorità  giudiziaria,  di  cui  all’articolo  6,  paragrafo  1,  della  decisione  quadro
               2002/584/GAI (…) deve essere interpretata nel senso che un servizio di poli-
               zia, come il Rikspolisstyrelsen (direzione generale della polizia nazionale, Svezia),
               non  rientra  nella  nozione  di  «autorità  giudiziaria  emittente»,  ai  sensi  di  tale
               disposizione, cosicché il mandato d’arresto europeo da esso emesso ai fini del-
               l’esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non
               può essere considerato una decisione giudiziaria, ai sensi dell’articolo 1, para-
               grafo 1, della decisione quadro 2002/584” .
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               (45)  Corte di Giustizia, quarta sezione, sentenza del 10 novembre 2016, causa C-452/16 PPU,
                     punti 30-31.
               (46)  Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 16
                     agosto 2016 - Openbaar Ministerie/Krzysztof Marek Poltorak (Causa C-452/16); Domanda
                     di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 2 settembre
                     2016 - Openbaar Ministerie/Ruslanas Kovalkovas (Causa C-477/16).
               (47)  Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 10 novembre 2016, causa C-452/16 PPU, punto 52.

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