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IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO



                     Sul terzo quesito pregiudiziale la Corte affermava “l’articolo 53 della Carta
               conferma che, quando un atto di diritto dell’Unione richiede misure nazionali
               di attuazione, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli
               standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione
               non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla
               Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione” . Secondo la
                                                                             (42)
               Corte, infatti, se fosse ammessa la possibilità di subordinare la consegna dell’in-
               dividuo al rispetto di diritti fondamentali previsti in maniera differente dalle sin-
               gole Costituzioni nazionali, a risentirne maggiormente sarebbe il principio fon-
               damentale del primato del diritto dell’Unione sui singoli diritti nazionali.
                     La breve analisi di queste due sentenze consente di comprendere quale sia
               stato, almeno in una prima fase, l’atteggiamento della Corte di Giustizia in caso di
               un contrasto tra reciproco riconoscimento e tutela dei diritti individuali nell’esecu-
               zione di un MAE. Attraverso interpretazioni restrittive della Decisione, volte a
               garantire anche un’applicazione più uniforme possibile dello strumento nel terri-
               torio UE, i giudici europei hanno propeso per la primazia del principio del reci-
               proco riconoscimento rispetto alla garanzia della tutela dei diritti fondamentali.
                     Una parziale inversione di tendenza si è registrata con la sentenza del 5
               aprile 2016 nei casi riuniti Aranyosi e Căldăraru. La pronuncia in oggetto trae
               origine da due rinvii pregiudiziali, sollevati entrambi dalla Corte d’appello ansea-
               tica di Brema nel contesto di un giudizio sull’esecuzione di due MAE: il primo,
               emesso da un giudice ungherese contro il sig. Aranyosi; il secondo emesso da un
               giudice rumeno nei confronti del sig. Căldăraru. Le domande di pronuncia pre-
               giudiziale vertevano sull’interpretazione degli artt. 1, par. 3, 5 e 6 par. 1 della
               Decisione così come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI .
                                                                                     (43)
                     In particolare il giudice del rinvio chiedeva se l’art. 1 par. 3 della Decisione
               dovesse  essere  interpretato  nel  senso  che,  in  presenza  di  oggettivi  elementi
               comprovanti l’incompatibilità delle condizioni detentive nello Stato membro
               emittente  con  i  diritti  fondamentali,  in  particolare  con  l’art.  4  della  Carta,
               l’Autorità  giudiziaria  di  esecuzione  possa  o  debba  rifiutare  l’esecuzione  del
               MAE  o  comunque  possa  o  debba  subordinare  la  consegna  di  tale  persona
               all’ottenimento di informazioni provenienti dallo Stato membro emittente che
               le consentano di accertarsi della conformità di tali condizioni di detenzione ai
               diritti fondamentali.
               (42)  Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C-399/11, punti
                     36-38, 41-41, 50-51.
               (43)  Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht in Brema
                     (Germania) il 24 luglio 2015 - Procedimento penale nei confronti di Pál Aranyosi (Causa C-
                     404/15); Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht in
                     Bremen (Germania) il 9 dicembre 2015 - Procedimento penale a carico di Robert Caldararu
                     (Causa C-659/15).

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