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IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
Sul terzo quesito pregiudiziale la Corte affermava “l’articolo 53 della Carta
conferma che, quando un atto di diritto dell’Unione richiede misure nazionali
di attuazione, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli
standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione
non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla
Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione” . Secondo la
(42)
Corte, infatti, se fosse ammessa la possibilità di subordinare la consegna dell’in-
dividuo al rispetto di diritti fondamentali previsti in maniera differente dalle sin-
gole Costituzioni nazionali, a risentirne maggiormente sarebbe il principio fon-
damentale del primato del diritto dell’Unione sui singoli diritti nazionali.
La breve analisi di queste due sentenze consente di comprendere quale sia
stato, almeno in una prima fase, l’atteggiamento della Corte di Giustizia in caso di
un contrasto tra reciproco riconoscimento e tutela dei diritti individuali nell’esecu-
zione di un MAE. Attraverso interpretazioni restrittive della Decisione, volte a
garantire anche un’applicazione più uniforme possibile dello strumento nel terri-
torio UE, i giudici europei hanno propeso per la primazia del principio del reci-
proco riconoscimento rispetto alla garanzia della tutela dei diritti fondamentali.
Una parziale inversione di tendenza si è registrata con la sentenza del 5
aprile 2016 nei casi riuniti Aranyosi e Căldăraru. La pronuncia in oggetto trae
origine da due rinvii pregiudiziali, sollevati entrambi dalla Corte d’appello ansea-
tica di Brema nel contesto di un giudizio sull’esecuzione di due MAE: il primo,
emesso da un giudice ungherese contro il sig. Aranyosi; il secondo emesso da un
giudice rumeno nei confronti del sig. Căldăraru. Le domande di pronuncia pre-
giudiziale vertevano sull’interpretazione degli artt. 1, par. 3, 5 e 6 par. 1 della
Decisione così come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI .
(43)
In particolare il giudice del rinvio chiedeva se l’art. 1 par. 3 della Decisione
dovesse essere interpretato nel senso che, in presenza di oggettivi elementi
comprovanti l’incompatibilità delle condizioni detentive nello Stato membro
emittente con i diritti fondamentali, in particolare con l’art. 4 della Carta,
l’Autorità giudiziaria di esecuzione possa o debba rifiutare l’esecuzione del
MAE o comunque possa o debba subordinare la consegna di tale persona
all’ottenimento di informazioni provenienti dallo Stato membro emittente che
le consentano di accertarsi della conformità di tali condizioni di detenzione ai
diritti fondamentali.
(42) Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C-399/11, punti
36-38, 41-41, 50-51.
(43) Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht in Brema
(Germania) il 24 luglio 2015 - Procedimento penale nei confronti di Pál Aranyosi (Causa C-
404/15); Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht in
Bremen (Germania) il 9 dicembre 2015 - Procedimento penale a carico di Robert Caldararu
(Causa C-659/15).
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