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IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
un MAE pendente nei suoi confronti e del suo oggetto, così come della possi-
bilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente.
Inoltre, il ricercato arrestato in esecuzione di un MAE ha diritto ad essere assi-
stito da un consulente legale e da un interprete, conformemente al diritto inter-
no dello Stato membro di esecuzione.
3. La funzione giurisdizionale della Corte di Giustizia dell’Unione euro-
pea (CGUE) nella individuazione degli effetti del principio del recipro-
co riconoscimento per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo
a. Reciproco riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali: dai casi Radu e Melloni alla
sentenza Aranyosi e Căldăraru
Come già detto nel precedente paragrafo, nei casi di rifiuto obbligatorio e
facoltativo previsti dalla Decisione agli artt. 3, 4 e 4 bis non sono contemplate
ipotesi che subordino il giudizio sull’esecuzione di un MAE a un controllo pre-
ventivo da parte dell’Autorità ricevente circa la conformità della sua emissione
al rispetto e alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
Ciononostante, ampio continua ad essere il dibattito dottrinale sulla tipo-
logia di relazione che intercorre tra il principio del reciproco riconoscimento e
la tutela dei diritti fondamentali, soprattutto in relazione alla capacità e alle
modalità in cui quest’ultimo sia in grado di costituire un limite all’operatività del
primo e, per estensione, all’esecuzione del MAE nel territorio dell’Unione .
(34)
Negli ultimi tempi, diversi elementi hanno acuito la discussione intorno ai
risvolti problematici connessi al rapporto tra mandato di arresto europeo e tute-
la dei diritti fondamentali. Anzitutto, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona
che, a norma dell’art. 6, par. 1, TUE, ha stabilito che le disposizioni della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione (o, Carta) hanno “stesso valore giuridico dei
trattati” .
(35)
(34) PANELLA, Mandato di arresto europeo e protezione dei diritti umani: problemi irrisolti e “incoraggianti”
sviluppi giurisprudenziali, in FREEDOM, SECURITY & JUSTICE: EUROPEAN LEGAL STUDIES, n. 3,
2017, pag. 18.
(35) Articolo 6, par. 1 TUE: “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000 adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha
lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze
dell’Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle
disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo
in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
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