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IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO



               scrizioni  della  Decisione,  tutti  i  MAE  dovranno  essere  trattati  ed  eseguiti
               dall’Autorità giudiziaria dell’esecuzione con la massima urgenza. Sono, infatti,
               previsti dei termini rigorosi per l’adozione della decisione sulla consegna del
               destinatario di un MAE. L’entità di tali termini dipende dall’esistenza o meno
               del consenso del ricercato alla propria consegna. Nei casi in cui sussista il con-
               senso, la decisione definitiva sull’esecuzione del MAE dovrà essere presa entro
               dieci giorni dalla comunicazione del consenso. Invece, nei casi in cui il ricercato
               non  acconsenta  alla  propria  consegna,  l’Autorità  giudiziaria  dell’esecuzione
               disporrà di sessanta giorni dall’arresto del ricercato per pronunciarsi .
                                                                                 (27)
                     Come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2 della Decisione “Gli Stati mem-
               bri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio
               del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente
               decisione quadro”.
                     Sulla base del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudizia-
               rie, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha l’obbligo di riconoscere la validità e
               gli effetti dei provvedimenti giudiziari stranieri alla base dell’emissione di un
               MAE. Di conseguenza, il “controllo sufficiente” che dovrà essere operato non
               avrà ad oggetto il merito della questione, né la validità stessa della decisione giu-
               diziaria interna che promana dall’autorità straniera dell’emissione. L’esame ver-
               terà unicamente sulla conformità del MAE pervenuto con le disposizioni che
               regolano la sua emissione.
                     Inoltre, sono previste dalla Decisione specifiche fattispecie la cui ricogni-
               zione dà luogo, obbligatoriamente, a una non esecuzione del MAE, e altre, inve-
               ce, che ammettono la possibilità per l’autorità giudiziaria richiesta di scegliere se
               dare o meno esecuzione al mandato. In relazione a queste ultime, la Corte di giu-
               stizia ha chiarito che l’elenco dei motivi indicati nella Decisione non dispone
               della caratteristica della tassatività, potendo, perciò, ciascuno Stato membro inse-
               rirne dei nuovi mediante le relative leggi di recepimento .
                                                                     (28)
                     L’articolo 3 della Decisione specifica quali siano i motivi di non esecuzio-
               ne obbligatoria del mandato d’arresto europeo:
                     1) ove il reato alla base del mandato d’arresto sia soggetto ad amnistia
               nello Stato membro di esecuzione, e quest’ultimo fosse competente a persegui-
               re il reato secondo la propria legge penale;

               (27)  Ibidem, articolo 17, parr. 1-3: “Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima
                     urgenza. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del man-
                     dato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso. Negli altri casi, la
                     decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto
                     del ricercato”.
               (28)  Sentenza  della  Corte  di  giustizia  del  6  ottobre  2009,  Wolzenburg,  C-123/08,
                     ECLI:EU:C:2009:616;  sentenza  della  Corte  di  giustizia  del  5  aprile  2016,  Aranyosi  e
                     Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198.

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