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IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
scrizioni della Decisione, tutti i MAE dovranno essere trattati ed eseguiti
dall’Autorità giudiziaria dell’esecuzione con la massima urgenza. Sono, infatti,
previsti dei termini rigorosi per l’adozione della decisione sulla consegna del
destinatario di un MAE. L’entità di tali termini dipende dall’esistenza o meno
del consenso del ricercato alla propria consegna. Nei casi in cui sussista il con-
senso, la decisione definitiva sull’esecuzione del MAE dovrà essere presa entro
dieci giorni dalla comunicazione del consenso. Invece, nei casi in cui il ricercato
non acconsenta alla propria consegna, l’Autorità giudiziaria dell’esecuzione
disporrà di sessanta giorni dall’arresto del ricercato per pronunciarsi .
(27)
Come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2 della Decisione “Gli Stati mem-
bri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio
del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente
decisione quadro”.
Sulla base del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudizia-
rie, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha l’obbligo di riconoscere la validità e
gli effetti dei provvedimenti giudiziari stranieri alla base dell’emissione di un
MAE. Di conseguenza, il “controllo sufficiente” che dovrà essere operato non
avrà ad oggetto il merito della questione, né la validità stessa della decisione giu-
diziaria interna che promana dall’autorità straniera dell’emissione. L’esame ver-
terà unicamente sulla conformità del MAE pervenuto con le disposizioni che
regolano la sua emissione.
Inoltre, sono previste dalla Decisione specifiche fattispecie la cui ricogni-
zione dà luogo, obbligatoriamente, a una non esecuzione del MAE, e altre, inve-
ce, che ammettono la possibilità per l’autorità giudiziaria richiesta di scegliere se
dare o meno esecuzione al mandato. In relazione a queste ultime, la Corte di giu-
stizia ha chiarito che l’elenco dei motivi indicati nella Decisione non dispone
della caratteristica della tassatività, potendo, perciò, ciascuno Stato membro inse-
rirne dei nuovi mediante le relative leggi di recepimento .
(28)
L’articolo 3 della Decisione specifica quali siano i motivi di non esecuzio-
ne obbligatoria del mandato d’arresto europeo:
1) ove il reato alla base del mandato d’arresto sia soggetto ad amnistia
nello Stato membro di esecuzione, e quest’ultimo fosse competente a persegui-
re il reato secondo la propria legge penale;
(27) Ibidem, articolo 17, parr. 1-3: “Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima
urgenza. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del man-
dato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso. Negli altri casi, la
decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto
del ricercato”.
(28) Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C-123/08,
ECLI:EU:C:2009:616; sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2016, Aranyosi e
Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198.
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