Page 165 - Rassegna 2019-2
P. 165
IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
Trattasi, nello specifico, di intermediari attivi incaricati di facilitare la coopera-
zione giudiziaria tra gli Stati membri in caso, ad esempio, di richieste di esecuzione
di rogatorie. In Italia, la RGE ha un punto nella procura generale di ciascuna Corte
di appello presente sul territorio. Inoltre, un punto di contatto è stabilito presso il
Ministero della Giustizia, e un altro presso la Direzione Nazionale Antimafia.
2. La Decisione Quadro 2002/584/GAI istitutiva del Mandato di Arresto
Europeo
a. La procedura alla base dell’emissione e dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo
Il mandato d’arresto europeo (…) costituisce la prima concretizzazione
nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il
Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria”.
Così il Consiglio dell’Unione europea al sesto dei considerando che introduco-
no e giustificano l’adozione della Decisione Quadro 2002/584/GAI istitutiva
del Mandato di Arresto Europeo (di seguito, Decisione) .
(15)
Tuttavia, pur basandosi tale strumento su di un elevato livello di fiducia
reciproca tra gli Stati membri, all’emissione di un mandato d’arresto europeo da
parte di un’autorità straniera non segue l’automatica esecuzione della consegna
del ricercato da parte dell’autorità giudiziaria investita della richiesta.
La decisione circa la consegna è soggetta, infatti, ad un “controllo suffi-
ciente” operato esclusivamente dall’autorità giudiziaria dello Stato richiesto e
avente ad oggetto la verifica del rispetto delle condizioni poste dalla Decisione
per l’emissione di un Mandato di Arresto Europeo, di seguito, MAE .
(16)
Ne segue, dunque, un’articolazione della procedura in due momenti
distinti: una prima fase “attiva” in cui, rispettati le regole del caso, l’autorità giu-
diziaria di uno Stato membro spicca un MAE; una seconda fase “passiva” in
cui, come anticipato, l’autorità giudiziaria straniera investita della richiesta valuta
l’opportunità della sua effettiva esecuzione. Va ricordato che lo strumento legi-
slativo utilizzato dall’Unione per introdurre tale istituto si caratterizza per non
avere efficacia diretta all’interno degli ordinamenti degli Stati membri.
(15) 2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’ar-
resto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, considerando n. 6: “Il mandato
d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del
diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della
cooperazione giudiziaria”.
(16) Ibidem, considerando n. 8: “Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono
essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui
la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna”.
163

