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IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO



                     Trattasi, nello specifico, di intermediari attivi incaricati di facilitare la coopera-
               zione giudiziaria tra gli Stati membri in caso, ad esempio, di richieste di esecuzione
               di rogatorie. In Italia, la RGE ha un punto nella procura generale di ciascuna Corte
               di appello presente sul territorio. Inoltre, un punto di contatto è stabilito presso il
               Ministero della Giustizia, e un altro presso la Direzione Nazionale Antimafia.


               2. La Decisione Quadro 2002/584/GAI istitutiva del Mandato di Arresto
                  Europeo

               a. La procedura alla base dell’emissione e dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo

                     Il mandato d’arresto europeo (…) costituisce la prima concretizzazione
               nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il
               Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria”.
               Così il Consiglio dell’Unione europea al sesto dei considerando che introduco-
               no e giustificano l’adozione della Decisione Quadro 2002/584/GAI istitutiva
               del Mandato di Arresto Europeo (di seguito, Decisione) .
                                                                      (15)
                     Tuttavia, pur basandosi tale strumento su di un elevato livello di fiducia
               reciproca tra gli Stati membri, all’emissione di un mandato d’arresto europeo da
               parte di un’autorità straniera non segue l’automatica esecuzione della consegna
               del ricercato da parte dell’autorità giudiziaria investita della richiesta.
                     La decisione circa la consegna è soggetta, infatti, ad un “controllo suffi-
               ciente” operato esclusivamente dall’autorità giudiziaria dello Stato richiesto e
               avente ad oggetto la verifica del rispetto delle condizioni poste dalla Decisione
               per l’emissione di un Mandato di Arresto Europeo, di seguito, MAE .
                                                                                  (16)
                     Ne  segue,  dunque,  un’articolazione  della  procedura  in  due  momenti
               distinti: una prima fase “attiva” in cui, rispettati le regole del caso, l’autorità giu-
               diziaria di uno Stato membro spicca un MAE; una seconda fase “passiva” in
               cui, come anticipato, l’autorità giudiziaria straniera investita della richiesta valuta
               l’opportunità della sua effettiva esecuzione. Va ricordato che lo strumento legi-
               slativo utilizzato dall’Unione per introdurre tale istituto si caratterizza per non
               avere efficacia diretta all’interno degli ordinamenti degli Stati membri.

               (15)  2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’ar-
                     resto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, considerando n. 6: “Il mandato
                     d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del
                     diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della
                     cooperazione giudiziaria”.
               (16)  Ibidem, considerando n. 8: “Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono
                     essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui
                     la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna”.

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