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IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
e ai mezzi per l’inserimento delle disposizioni nei singoli ordinamenti residuava
in capo alle autorità nazionali. Come già detto, l’effettivo superamento del
metodo intergovernativo e, quindi, della regola dell’unanimità nell’ambito
oggetto di analisi, si ebbe solo con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
L’Accordo, oltre ad abolire definitivamente la suddivisione in pilastri dell’UE,
stabilì anche che gli atti in materia di cooperazione penale fra gli Stati membri
dovessero essere adottati mediante la procedura legislativa ordinaria prevista
dall’articolo 294 A, del nuovo Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea
(o TFUE), che prevedeva un ruolo paritario di Consiglio e Parlamento europeo
nell’adozione di strumenti normativi.
Da un punto di vista contenutistico, invece, il riordino delle forme di coo-
perazione penale fra gli Stati nello spazio giuridico europeo seguì diverse linee
di sviluppo, alcune di queste rinvenibili già dal Trattato di Amsterdam.
Tre furono i principi il cui rafforzamento venne identificato come tappa
obbligatoria per il raggiungimento di tale scopo:
1)la semplificazione e la maggiore celerità delle relazioni tra autorità giudiziarie;
2)il processo di integrazione sostanziale e processuale, dei sistemi giudi-
ziari penali dei diversi Stati membri;
3)il reciproco riconoscimento dell’efficacia dei provvedimenti adottati da
ciascuna autorità .
(9)
Tralasciando i primi due, nel successivo paragrafo si procederà ad un esame
specifico del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
b. Il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie
A cavallo tra la fine del secondo e l’inizio del terzo millennio, iniziò a farsi
largo, nell’ambito delle Istituzioni europee, il dibattito circa la correttezza del-
l’operatività del principio del mutuo riconoscimento nel contesto delle decisioni
giudiziarie di carattere penale .
(10)
(9) BARGIS, La cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea tra mutuo riconoscimento e armonizza-
zione: analisi e prospettive, in RIV. DIR. PROC., 2012, pag. 928.
(10) La prima formulazione del principio viene tradizionalmente fatta risalire alla sentenza Cassis de
Dijon della Corte di Giustizia dell’allora Comunità europea in merito alla libera circolazione delle
merci. In tale occasione la Corte ha sancito che i prodotti fabbricati conformemente agli stan-
dard di uno Stato membro possono di norma circolare negli altri Stati membri anche qualora
questi ultimi prevedano standard di produzione diversi. Gli ostacoli al libero scambio sono giu-
stificabili solo sulla base di esigenze imperative tassativamente previste, come ad esempio la tute-
la della salute pubblica, e per motivi di interesse generale (C. giust. 20/2/1979, C-120/78, Rewe
Zentral (Cassis de Dijon). La ricognizione del principio del mutuo riconoscimento non rappre-
sentò comunque una novità: già nel 1968 la Comunità Economica Europea si era dotata con la
cosiddetta Convenzione di Bruxelles di un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale tendenzialmente automatico (Convenzione 27 settembre 1968
sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).
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