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ECO AMBIENTE
Rappresenta solo un tentativo - giuridicamente neppure riuscito - di vin-
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colare le valutazioni del giudice, sicché per ciò stesso non incide sui comporta-
menti affidati dalla legge all’agente di P.G. In parole semplici: l’agente soprav-
venuto rappresenti la realtà percepita e le dichiarazioni dei soggetti coinvolti,
secondo la traccia sopra esposta. Spetterà poi al giudice, nel contraddittorio
delle parti e dei loro difensori, stabilire se ed in che misura sussista il disturbo
lamentato e, quindi, il reato penale. Soprattutto, l’agente interveniente non si
faccia intimidire dalle proteste del disturbatore, il cui obiettivo è in genere quel-
lo di impedire o condizionare il contenuto dell’accertamento e del rapporto
d’intervento.
A questo punto, si può concludere il discorso affermando che quella
norma penale, non è certo bagatellare perché concorre a tutelare il bene prezio-
so della salute; apparentemente semplice e chiara; tale da comportare un inter-
vento di P.G. che parrebbe addirittura banale, in realtà presenta aspetti, sul
piano specifico dell’attività di primo intervento di P.G., insospettati. In realtà
l’evento illecito che ha prodotto quell’intervento non può essere replicato.
(9) Sul punto, per un’argomentazione più articolata: Angelo CONVERSO, Immissioni rumorose: una
novella da nulla, in corso di pubblicazione su IL FORO ITALIANO, del prossimo mese.
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