Page 152 - Rassegna 2019-2
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ECO AMBIENTE



                  Consideriamo  ora  un’osservazione  generale.  La  norma  è  collocata  nel
             codice penale sotto la sezione “Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la
             tranquillità pubblica”, il che è coerente con l’impostazione originaria del “Codice
             Rocco”, che considerava preminente il bene dello stato - appunto l’ordine pub-
             blico e la tranquillità pubblica - con scarsa o nessuna attenzione al benessere
             dell’individuo. In altre parole, il disturbo del singolo era irrilevante, ovvero rile-
             vante solo il disturbo di molti. La norma è rimasta la stessa, ma oggi dev’essere
             inquadrata nell’ambito del sistema di valori fissati dalla Costituzione, che tutela
             come «diritto fondamentale dell’individuo» quello alla integrità psicofisica della per-
             sona, cioè il cosiddetto diritto alla salute, di cui all’art. 32 Cost.
                  Sottolineo: «diritto fondamentale dell’individuo», non del cittadino, sicché la tute-
             la deve essere attuata nei confronti di qualunque persona si trovi ad essere distur-
             bata, cittadino o meno che sia. Per questo la giurisprudenza ha reinterpretato la
             nostra norma - rimasta testualmente sempre identica da oltre ottant’anni - accen-
             tuando proprio il «diritto fondamentale dell’individuo», e riducendo il disturbo dei
             molti al rango di condizione di percepibilità. Questo mutamento di prospettiva
             basta, da solo, a far uscire il reato dal novero di quelli bagatellari, dal momento
             che tutela un diritto fondamentale di rango costituzionale, sicché la consapevo-
             lezza di tanta importanza ha riflessi non trascurabili sull’accertamento dei fatti
             rilevanti. E poiché, ai fini dell’accertamento, è essenziale il primo accertamento, quel-
             lo che esegue l’ufficiale di P.G. intervenuto si carica di una serie di contenuti che
             risulteranno determinanti per la sussistenza e gli effetti penali. Contenuti non più
             replicabili, stante la natura effimera del rumore, che, pur essendo disturbante,
             non può essere riprodotto “a freddo” con lo stesso risultato. Proprio fra questi
             due poli - la grande rilevanza di quel fondamentale diritto costituzionale e la irri-
             producibilità successiva dell’evento rumoroso - si colloca il nostro intervento.
                  Fissiamo allora un punto fermo, per raggiungere il quale c’è voluto l’inter-
             vento della Corte di Cassazione: quello di cui parliamo è tuttora un reato, sia
             pure contravvenzionale, ma pur sempre reato. Spiega, infatti, la Corte che si ha
             la violazione amministrativa «soltanto nel caso in cui l’attività rumorosa si sia concretata
             nel mero superamento dei valori limite di emissione specificamente stabiliti in base ai criteri deli-
             neati dalla legge quadro, causato mediante l’esercizio o l’impiego delle sorgenti individuate dalla
             legge medesima», mentre sussiste il reato penale quando «le attività di cui sopra vengano
             svolte eccedendo dalle normali modalità di esercizio, rivelandosi idonee a turbare la pubblica
             quiete, sarà invece configurabile la violazione sanzionata dall’art. 659, comma 1, cod. pen.» .
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             (4)  Si vedano: Sez. 3, n. 25424 del 5 giugno 2015, PASTORE, non massimata; e, soprattutto, Sez.
                  3, n. 5735 del 21 gennaio 2015, (così Cassazione Penale, Sez. III, 19 dicembre 2017, n. 56430;
                  conforme Cassazione Penale, Sez. VII, 26 settembre 2017, n. 44350).

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