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ECO AMBIENTE
Consideriamo ora un’osservazione generale. La norma è collocata nel
codice penale sotto la sezione “Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la
tranquillità pubblica”, il che è coerente con l’impostazione originaria del “Codice
Rocco”, che considerava preminente il bene dello stato - appunto l’ordine pub-
blico e la tranquillità pubblica - con scarsa o nessuna attenzione al benessere
dell’individuo. In altre parole, il disturbo del singolo era irrilevante, ovvero rile-
vante solo il disturbo di molti. La norma è rimasta la stessa, ma oggi dev’essere
inquadrata nell’ambito del sistema di valori fissati dalla Costituzione, che tutela
come «diritto fondamentale dell’individuo» quello alla integrità psicofisica della per-
sona, cioè il cosiddetto diritto alla salute, di cui all’art. 32 Cost.
Sottolineo: «diritto fondamentale dell’individuo», non del cittadino, sicché la tute-
la deve essere attuata nei confronti di qualunque persona si trovi ad essere distur-
bata, cittadino o meno che sia. Per questo la giurisprudenza ha reinterpretato la
nostra norma - rimasta testualmente sempre identica da oltre ottant’anni - accen-
tuando proprio il «diritto fondamentale dell’individuo», e riducendo il disturbo dei
molti al rango di condizione di percepibilità. Questo mutamento di prospettiva
basta, da solo, a far uscire il reato dal novero di quelli bagatellari, dal momento
che tutela un diritto fondamentale di rango costituzionale, sicché la consapevo-
lezza di tanta importanza ha riflessi non trascurabili sull’accertamento dei fatti
rilevanti. E poiché, ai fini dell’accertamento, è essenziale il primo accertamento, quel-
lo che esegue l’ufficiale di P.G. intervenuto si carica di una serie di contenuti che
risulteranno determinanti per la sussistenza e gli effetti penali. Contenuti non più
replicabili, stante la natura effimera del rumore, che, pur essendo disturbante,
non può essere riprodotto “a freddo” con lo stesso risultato. Proprio fra questi
due poli - la grande rilevanza di quel fondamentale diritto costituzionale e la irri-
producibilità successiva dell’evento rumoroso - si colloca il nostro intervento.
Fissiamo allora un punto fermo, per raggiungere il quale c’è voluto l’inter-
vento della Corte di Cassazione: quello di cui parliamo è tuttora un reato, sia
pure contravvenzionale, ma pur sempre reato. Spiega, infatti, la Corte che si ha
la violazione amministrativa «soltanto nel caso in cui l’attività rumorosa si sia concretata
nel mero superamento dei valori limite di emissione specificamente stabiliti in base ai criteri deli-
neati dalla legge quadro, causato mediante l’esercizio o l’impiego delle sorgenti individuate dalla
legge medesima», mentre sussiste il reato penale quando «le attività di cui sopra vengano
svolte eccedendo dalle normali modalità di esercizio, rivelandosi idonee a turbare la pubblica
quiete, sarà invece configurabile la violazione sanzionata dall’art. 659, comma 1, cod. pen.» .
(4)
(4) Si vedano: Sez. 3, n. 25424 del 5 giugno 2015, PASTORE, non massimata; e, soprattutto, Sez.
3, n. 5735 del 21 gennaio 2015, (così Cassazione Penale, Sez. III, 19 dicembre 2017, n. 56430;
conforme Cassazione Penale, Sez. VII, 26 settembre 2017, n. 44350).
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