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UNA QUIETE ASSAI DISTURBATA



                     Ora, è chiaro che l’intervento delle Forze di polizia è richiesto normal-
               mente quando si lamenta il disturbo alla quiete pubblica, non già quando si
               ritenga solamente superato il limite amministrativo. In codesta ultima ipotesi,
               infatti,  è  usuale  richiedere  l’intervento  dell’Agenzia  Regionale  per  la  protezione
               Ambientale (ARPA), quale ente della Pubblica Amministrazione.
                     Queste considerazioni valgono a porre in evidenza un dato di fatto che
               l’ufficiale di P.G. deve evidenziare nel suo rapporto d’intervento: l’idoneità del
               disturbo lamentato ad incidere su più soggetti, anche se uno solo se ne lamenti:
               «La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle
               occupazioni e del riposo delle persone, richiede - infatti - l’incidenza sulla tranquillità pubblica,
               in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una
               tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero
               indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare» .
                                                                                    (5)
                     Idoneità potenziale, perché non occorre che molti si dolgano del disturbo
               essendo sufficiente che la lamentela provenga da uno solo, ma anche concreta,
               cioè tale da poter essere effettivamente percepita da più persone. Anche questo
               rilievo concorre a modellare il contenuto del primo intervento dell’ufficiale di
               P.G., come diremo.
                     Ma che cos’è il “disturbo”? Di slancio, si potrebbe rispondere: è un fasti-
               dio  prolungato.  Ma  sarebbe  un’inutile  tautologia.  Sul  piano  etimologico,  il
               disturbo è il turbamento negativo del proprio stile di vita. Non occorre una grande
               fantasia per comprendere che l’impedimento del sonno, esigenza fisiologica
               primaria della salute, costituisce un turbamento negativo della propria vita. Tanto
               quanto costituisce un turbamento negativo quello che impedisce - ad esempio
               - la propria vita di relazione, anche durante il giorno. La nozione, riferita al
               nostro reato, comporta che quel turbamento negativo possa concretamente
               concernere una pluralità di soggetti, e che almeno (ovvero: anche solo) uno se
               ne dolga.
                     La norma elenca in quali modi sia causato tale turbamento: schiamazzi o
               rumori; abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche; suscitando o
               non impedendo strepiti di animali. Non c’è molto da dire in proposito, dal
               momento che l’elencazione è sufficientemente chiara. Si deve solo sintetizzare
               che la nozione complessiva emergente dall’elenco è chiara: è disturbo la cau-
               sazione o il non impedimento  di rumori intollerabili.
                                             (6)
               (5)   Si vedano: Sez. 1, sent. n. 47298 del 29 novembre 2011, IORI, Rv. 251406 e conf. con preci-
                     sazioni Sez. 1, sent. n. 45616 del 14 ottobre 2013, VIRGILLITO e altro, Rv. 257345, (così
                     Cassazione Penale, Sez. VI, 12 aprile 2017, n. 18416).
               (6)   Ricordiamo che in sede penale il non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di
                     impedire equivale a cagionarlo, ex art. 40, co. 2 c.p.

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