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ECO AMBIENTE



                  Così,  certamente  tanto  l’abbaiare  molesto  di  un  cane  in  appartamento,
             quanto - cavo l’esempio dalla mia casistica giurisprudenziale - lo studio casalingo
             di una giovane soprano, che, per riprodurre adeguatamente le personali condi-
             zioni di palcoscenico, si dedica, con accompagnamento di pianoforte, nel cuore
             della notte ad acuti, gorgheggi e filature melodiche non propriamente apprezzati
             dagli abitanti del condominio. La stessa tipologia di causa del rumore intrusivo
             incide sul primo accertamento da parte dell’ufficiale di P.G. Proviamo ora a trar-
             re le fila del discorso fatto, con riferimento a quel primo accertamento, che - non
             voglio esser frainteso - non richiede alcun accertamento tecnico, fonometrico o
             intervento dell’ARPA o altro . Vorrei dire che è un accertamento “ad orecchio”
                                        (7)
             da parte della P.G. interveniente. Ed è il più prezioso, come si vedrà.
                  Il rapporto deve contenere:
                  a) il luogo, la data e l’ora di intervento; richiedente e causa della richiesta:
             dati di routine sui quali non è il caso di soffermarsi;
                  b) la descrizione dell’evento-rumore come percepito dalla P.G. interve-
             niente. Qui occorre il massimo dettaglio: come il verbalizzante direttamente
             percepisce e descrive il rumore , ammesso che sia ancora presente; da quale
                                           (8)
             luogo lo percepisce; sin dove è percepibile (a quale distanza, ovvero da quali
             luoghi circostanti, tali da costituire dei capisaldi come una chiesa, un palazzo,
             una torre, ecc. è percepito); qual è la causa apparente (di qui la non necessità di
             alcuno strumentario tecnico); quali sono le rimostranze del richiedente rappor-
             tate ai luoghi (ad esempio: impedimento del sonno nella camera da letto; impe-
             dimento della tranquillità nel soggiorno o altro; a finestre chiuse o aperte); le
             eventuali contestazioni mosse all’apparente disturbatore e le sue giustificazioni,
             se ve ne sono; le constatazioni di persona delle cause del rumore, se siano state
             possibili (ad es.: il volume dell’impianto di diffusione sonora; la collocazione
             degli amplificatori e diffusori del suono; la presenza di più persone nei pressi
             del luogo di origine del suono; ecc.).
                  Un verbale del genere - qui ne emerge il pregio - è fondamentale sul piano
             probatorio sia penale sia civile, perché è fidefacente dei fatti (che non possono
             essere replicati), atti e dichiarazioni percepiti e riferiti direttamente dal Pubblico
             Ufficiale rapportante (art. 2700 c.c.).

             (7)  Per un caso di accertamento solo a mezzo di testimoni: Cassazione penale, Sez. III, 20 feb-
                  braio 2018, n. 8025. Ma anche Cassazione penale, Sez. VII, 26 settembre 2017, n. 44350;
                  Cassazione Penale, Sez. III, 22 giugno 2017, n. 31279, secondo le quali erano presenti, oltre
                  alle deposizioni testimoniali, anche rilievi dell’ARPA.
             (8)  In un caso la percezione concerneva «emissioni sonore riconducibili ai concerti e al karaoke, così come
                  gli schiamazzi e i rumori prodotti dagli avventori dell’esercizio pubblico, pacificamente suscettibili di disturbare
                  le occupazioni o il riposo delle persone» (così Cassazione Penale, Sez. III, 14 giugno 2017, n. 29552).

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