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IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO



                     Tuttavia,  lo  schema  classico  di  questa  collaborazione  fra  Stati  andava
               rimodellato, adeguandone i caratteri alle esigenze proprie del nuovo spazio giu-
               ridico europeo.
                     Le tradizionali forme di cooperazione giudiziaria, estrinsecandosi, infatti,
               attraverso  modelli  di  collaborazione  intergovernativa  esterne  alla  struttura
               comunitaria e attraverso il ricorso agli strumenti tipici del diritto internazionale,
               ostacolavano la rapida produzione di una risposta largamente condivisa . Ad
                                                                                      (5)
               esempio, la collaborazione intergovernativa, prevedendo abitualmente la regola
               dell’unanimità per l’adozione di una delibera, spesso si riduceva in un nulla di
               fatto o nell’elaborazione esclusiva di mere linee programmatiche; il ricorso alla
               conclusione di accordi internazionali risultava, invece, inadeguato a causa, fra
               l’altro, delle tempistiche eccessivamente lunghe necessarie per la loro conclusio-
               ne. Per completezza, vanno citati alcuni esempi concreti dei risultati ottenuti in
               materia mediante lo schema classico della cooperazione: la Convenzione euro-
               pea di estradizione del 1957, la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
               materia penale del 1959 stipulate in seno al Consiglio d’Europa, l’istituzione nel
               1975 del Gruppo TREVI, composto dai Ministri dell’Interno degli Stati mem-
               bri  della  Comunità  Europea  con  l’obiettivo  iniziale  di  sviluppare  un’efficace
               cooperazione di polizia per contrastare il terrorismo, l’ambizioso progetto pre-
               sentato dal Presidente francese Giscard d’Estaing ai Consigli europei del trien-
               nio 1976-79 di creare uno “Spazio giudiziario penale europeo”.
                     La ragione per cui in tale ambito veniva privilegiato il metodo intergover-
               nativo si può rintracciare nella tradizionale inclusione del monopolio sull’eser-
               cizio della giurisdizione penale tra le competenze esclusive e caratteristiche di
               ogni Stato-apparato. Attraverso la conclusione esclusiva di singole Convenzioni
               e mediante la partecipazione a gruppi informali di discussione, si manifestava,
               non a caso, quella consueta riluttanza dei singoli Stati a rinunciare, o anche solo
               a diminuire, il loro controllo su potestà il cui esercizio esclusivo viene abitual-
               mente considerato diretta espressione del concetto di sovranità statale .
                                                                                   (6)
                     Gli Stati interessati furono, dunque, obbligati ad avviare un procedimento
               di riforma in grado di riscrivere, da un punto di vista operativo e contenutistico,
               il settore della cooperazione giudiziaria in materia penale in ambito europeo.
                     Tale processo, avviato con la conclusione del Trattato di Maastricht e pro-
               seguito con la stipula del Trattato di Amsterdam, si è concluso con la redazione
               del Trattato di Lisbona.

               (5)   M. I. PAPA, Un modello comune europeo per il contrasto dei gruppi criminali organizzati: meriti e limiti di
                     un diritto penale uniforme alla luce dell’analisi comparatistica, in AA.VV., CRIMINALITÀ TRANSNA-
                     ZIONALE FRA ESPERIENZE EUROPEE E RISPOSTE PENALI GLOBALI, Milano, 2005, pagg. 231 ss.
               (6)   PELLEGRINO, Cooperazione giudiziaria nella UE dalle origini alla procura europea, in TEMI EUROPEI
                     E INTERNAZIONALI (a cura di VENEGONI), Padova, 2016, pag. 14.

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