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IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
Tuttavia, lo schema classico di questa collaborazione fra Stati andava
rimodellato, adeguandone i caratteri alle esigenze proprie del nuovo spazio giu-
ridico europeo.
Le tradizionali forme di cooperazione giudiziaria, estrinsecandosi, infatti,
attraverso modelli di collaborazione intergovernativa esterne alla struttura
comunitaria e attraverso il ricorso agli strumenti tipici del diritto internazionale,
ostacolavano la rapida produzione di una risposta largamente condivisa . Ad
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esempio, la collaborazione intergovernativa, prevedendo abitualmente la regola
dell’unanimità per l’adozione di una delibera, spesso si riduceva in un nulla di
fatto o nell’elaborazione esclusiva di mere linee programmatiche; il ricorso alla
conclusione di accordi internazionali risultava, invece, inadeguato a causa, fra
l’altro, delle tempistiche eccessivamente lunghe necessarie per la loro conclusio-
ne. Per completezza, vanno citati alcuni esempi concreti dei risultati ottenuti in
materia mediante lo schema classico della cooperazione: la Convenzione euro-
pea di estradizione del 1957, la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale del 1959 stipulate in seno al Consiglio d’Europa, l’istituzione nel
1975 del Gruppo TREVI, composto dai Ministri dell’Interno degli Stati mem-
bri della Comunità Europea con l’obiettivo iniziale di sviluppare un’efficace
cooperazione di polizia per contrastare il terrorismo, l’ambizioso progetto pre-
sentato dal Presidente francese Giscard d’Estaing ai Consigli europei del trien-
nio 1976-79 di creare uno “Spazio giudiziario penale europeo”.
La ragione per cui in tale ambito veniva privilegiato il metodo intergover-
nativo si può rintracciare nella tradizionale inclusione del monopolio sull’eser-
cizio della giurisdizione penale tra le competenze esclusive e caratteristiche di
ogni Stato-apparato. Attraverso la conclusione esclusiva di singole Convenzioni
e mediante la partecipazione a gruppi informali di discussione, si manifestava,
non a caso, quella consueta riluttanza dei singoli Stati a rinunciare, o anche solo
a diminuire, il loro controllo su potestà il cui esercizio esclusivo viene abitual-
mente considerato diretta espressione del concetto di sovranità statale .
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Gli Stati interessati furono, dunque, obbligati ad avviare un procedimento
di riforma in grado di riscrivere, da un punto di vista operativo e contenutistico,
il settore della cooperazione giudiziaria in materia penale in ambito europeo.
Tale processo, avviato con la conclusione del Trattato di Maastricht e pro-
seguito con la stipula del Trattato di Amsterdam, si è concluso con la redazione
del Trattato di Lisbona.
(5) M. I. PAPA, Un modello comune europeo per il contrasto dei gruppi criminali organizzati: meriti e limiti di
un diritto penale uniforme alla luce dell’analisi comparatistica, in AA.VV., CRIMINALITÀ TRANSNA-
ZIONALE FRA ESPERIENZE EUROPEE E RISPOSTE PENALI GLOBALI, Milano, 2005, pagg. 231 ss.
(6) PELLEGRINO, Cooperazione giudiziaria nella UE dalle origini alla procura europea, in TEMI EUROPEI
E INTERNAZIONALI (a cura di VENEGONI), Padova, 2016, pag. 14.
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