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PROSPETTIVE EUROPEE
La svolta, sotto il profilo operativo, avvenne nel 2009, con l’entrata in
vigore del menzionato Accordo di Lisbona. Grazie alla conclusione di questo
Trattato, il settore della cooperazione giudiziaria penale in seno all’UE superò,
finalmente, il cosiddetto metodo intergovernativo, solo parzialmente rimaneg-
giato dai precedenti tentativi di riforma dell’architettura europea elaborati a
Maastricht e ad Amsterdam .
(7)
Nonostante il Trattato di Maastricht del 1992 avesse, infatti, istituzionalizza-
to la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, inserendola fra le
materie oggetto del cosiddetto “Terzo Pilastro” , premura evidente dei
(8)
Contraenti fu quella di mantenere saldo il controllo dei singoli Stati sopra le moda-
lità di esercizio della giurisdizione penale. Fra tutti, elementi specifici quali la regola
che imponeva l’unanimità in seno al Consiglio per l’adozione di strumenti norma-
tivi in proposito e il ruolo marginale riservato agli altri Organi dell’Unione in tale
contesto, rivelarono l’assenza di una volontà effettiva degli Stati contraenti di supe-
rare il metodo intergovernativo nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale.
In ogni caso, un pregio dell’esperienza di Maastricht fu quello di aver
posto fine alla eccessiva frammentazione di gruppi ed organismi di concerta-
zione che aveva caratterizzato l’insieme dei tentativi precedenti posti in essere
dagli Stati per addivenire a dei progetti condivisi in tale ambito. Erano, infatti,
state gettate le basi affinché gli sforzi per raggiungere accordi sulla cooperazio-
ne giudiziaria penale venissero svolti nel contesto dell’Unione.
Anche il successivo Trattato di Amsterdam del 1997 non abolì del tutto il
metodo intergovernativo, che sopravvisse in virtù della persistenza della regola
dell’unanimità per l’adozione di tutte le delibere aventi ad oggetto l’adozione
degli atti concernenti le materie del Terzo Pilastro. Furono, tuttavia, apportate
significative novità nell’ambito degli strumenti normativi che il Consiglio pote-
va adottare in tale contesto con l’introduzione della Decisione quadro e della
Decisione, con le quali veniva riconosciuto il potere di adottare atti espressa-
mente obbligatori per tutti gli Stati membri in materia di cooperazione giudizia-
ria penale. Tali strumenti risultavano, tuttavia, privi di efficacia diretta.
Entrambe le tipologie di decisioni erano, infatti, vincolanti per gli Stati
membri quanto al risultato da ottenere, ma la competenza in merito alla forma
(7) APRILE-SPIEZIA, Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona,
in DIRITTO E PROCESSO PENALE OGGI (a cura di Palazzo, Spangher), 2009, pagg. 30 e ss.
(8) Dedicato alla giustizia e agli affari interni e denominato GAI. Più nello specifico, la struttura in tre
pilastri è il risultato del compromesso raggiunto fra le volontà contrapposte manifestate dagli Stati
membri al momento della firma del Trattato di Maastricht. Alcuni Stati, infatti, per evitare che la
netta separazione potesse determinare la disgregazione della costruzione europea, propendevano
per l’inserimento delle tre colonne in un testo unitario, altri erano, invece, del parere che fosse
necessario salvaguardare il potere decisionale degli Stati membri nei settori della politica estera,
degli affari interni e della giustizia. Da qui, l’elaborazione di una struttura nella quale ad ogni isti-
tuzione era attribuito un diverso ruolo in funzione del pilastro nel quale si trovava ad operare.
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