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PROSPETTIVE EUROPEE



                  La svolta, sotto il profilo operativo, avvenne nel 2009, con l’entrata in
             vigore del menzionato Accordo di Lisbona. Grazie alla conclusione di questo
             Trattato, il settore della cooperazione giudiziaria penale in seno all’UE superò,
             finalmente, il cosiddetto metodo intergovernativo, solo parzialmente rimaneg-
             giato  dai  precedenti  tentativi  di  riforma  dell’architettura  europea  elaborati  a
             Maastricht e ad Amsterdam .
                                       (7)
                  Nonostante il Trattato di Maastricht del 1992 avesse, infatti, istituzionalizza-
             to la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, inserendola fra le
             materie  oggetto  del  cosiddetto  “Terzo  Pilastro” ,  premura  evidente  dei
                                                               (8)
             Contraenti fu quella di mantenere saldo il controllo dei singoli Stati sopra le moda-
             lità di esercizio della giurisdizione penale. Fra tutti, elementi specifici quali la regola
             che imponeva l’unanimità in seno al Consiglio per l’adozione di strumenti norma-
             tivi in proposito e il ruolo marginale riservato agli altri Organi dell’Unione in tale
             contesto, rivelarono l’assenza di una volontà effettiva degli Stati contraenti di supe-
             rare il metodo intergovernativo nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale.
                  In  ogni  caso,  un  pregio  dell’esperienza  di  Maastricht  fu  quello  di  aver
             posto fine alla eccessiva frammentazione di gruppi ed organismi di concerta-
             zione che aveva caratterizzato l’insieme dei tentativi precedenti posti in essere
             dagli Stati per addivenire a dei progetti condivisi in tale ambito. Erano, infatti,
             state gettate le basi affinché gli sforzi per raggiungere accordi sulla cooperazio-
             ne giudiziaria penale venissero svolti nel contesto dell’Unione.
                  Anche il successivo Trattato di Amsterdam del 1997 non abolì del tutto il
             metodo intergovernativo, che sopravvisse in virtù della persistenza della regola
             dell’unanimità per l’adozione di tutte le delibere aventi ad oggetto l’adozione
             degli atti concernenti le materie del Terzo Pilastro. Furono, tuttavia, apportate
             significative novità nell’ambito degli strumenti normativi che il Consiglio pote-
             va adottare in tale contesto con l’introduzione della Decisione quadro e della
             Decisione, con le quali veniva riconosciuto il potere di adottare atti espressa-
             mente obbligatori per tutti gli Stati membri in materia di cooperazione giudizia-
             ria penale. Tali strumenti risultavano, tuttavia, privi di efficacia diretta.
                  Entrambe le tipologie di decisioni erano, infatti, vincolanti per gli Stati
             membri quanto al risultato da ottenere, ma la competenza in merito alla forma
             (7)   APRILE-SPIEZIA, Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona,
                  in DIRITTO E PROCESSO PENALE OGGI (a cura di Palazzo, Spangher), 2009, pagg. 30 e ss.
             (8)   Dedicato alla giustizia e agli affari interni e denominato GAI. Più nello specifico, la struttura in tre
                  pilastri è il risultato del compromesso raggiunto fra le volontà contrapposte manifestate dagli Stati
                  membri al momento della firma del Trattato di Maastricht. Alcuni Stati, infatti, per evitare che la
                  netta separazione potesse determinare la disgregazione della costruzione europea, propendevano
                  per l’inserimento delle tre colonne in un testo unitario, altri erano, invece, del parere che fosse
                  necessario salvaguardare il potere decisionale degli Stati membri nei settori della politica estera,
                  degli affari interni e della giustizia. Da qui, l’elaborazione di una struttura nella quale ad ogni isti-
                  tuzione era attribuito un diverso ruolo in funzione del pilastro nel quale si trovava ad operare.
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