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PROSPETTIVE EUROPEE
Si iniziò, infatti, a percepirlo come uno dei passaggi necessari per imple-
mentare quella nuova forma di cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri
dell’UE, ritenuta ormai essenziale dalla Comunità per realizzare, a margine dei
successi in campo economico-sociale, uno spazio europeo in cui garantire liber-
tà, sicurezza e giustizia .
(11)
Il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie prevede la possibilità
che le decisioni emesse dai giudici penali, o da altre autorità equiparate, di uno
Stato membro possano essere riconosciute ed eseguite dai giudici penali, o da
altre autorità assimilate, di altri Stati membri, senza il bisogno di filtri di carat-
tere politico o giuridico, né di alcun procedimento di recezione. Si tratta di un
principio la cui operatività poggia necessariamente sull’esistenza di un rapporto
fiduciario tra singoli Stati e su di una reciproca affidabilità tra gli ordinamenti
giuridici che, seppur diversi, condividano e proteggano i medesimi valori.
In altre parole, in base a questo principio, una decisione adottata da un’au-
torità giudiziaria incardinata nell’ordinamento di uno specifico Stato membro
avrebbe la capacità di produrre effetti extra-territoriali. Venendo, infatti, ritenuta
equivalente al provvedimento che una simile autorità avrebbe adottato in un
altro Stato membro, alla decisione in questione si riconosce la produzione dei
suoi effetti caratteristici in ordinamenti diversi da quello in cui è stata adottata .
(12)
La proposta di impiegare il principio del mutuo riconoscimento in ambito
penale risale ufficialmente al Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998,
dove, al par. 39 delle conclusioni, si affermava che «Il Consiglio europeo sottolinea
l’importanza di un’efficace cooperazione giudiziaria nella lotta contro la criminalità
transnazionale. Esso riconosce che occorre potenziare la capacità dei sistemi giu-
ridici nazionali di operare in stretto contatto e chiede al Consiglio di determinare
in quale misura si debba estendere il riconoscimento reciproco delle decisioni dei
rispettivi tribunali». Tale prospettiva è riaffermata dalle conclusioni del Consiglio
di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in cui, al par. 33, si disponeva che “Il raffor-
zamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze
e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione fra
le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli” e, dunque, che “Il
Consiglio europeo approva il principio del reciproco riconoscimento che, a suo
parere, dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria
nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe
applicarsi sia alle sentenze sia alle altre decisioni delle autorità giudiziarie”.
(11) SALAZAR, La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo il Consiglio europeo di
Tampere, in CASS. PEN., 2000, II, pag. 114 ss.
(12) PASQUERO, Mutuo riconoscimento delle decisioni penali: prove di federalismo, Milano, 2007, pag. 12;
KERCHOVE, WEYBERGH, La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales dans l’Union euro-
péenne, Bruxelles, 2001 pag. 20 ss.
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