Page 167 - Rassegna 2019-2
P. 167

IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO



                     Prima di adottare un MAE, l’autorità giudiziaria emittente necessita di un
               distinto atto giudiziario interno ed esecutivo che giustifichi e legittimi il ricorso
               a tale strumento . Tale atto può variare nelle sue caratteristiche in base al fine
                               (21)
               specifico per cui si intende emettere il mandato. Se il MAE è emesso ai fini
               dell’esercizio  dell’azione  penale,  occorre  che  l’autorità  giudiziaria  dello  Stato
               emittente  abbia  emanato  in  precedenza  un  mandato  di  arresto  nazionale,  o
               “qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva” che abbia la stessa forza, avente
               ad oggetto fatti puniti dall’ordinamento interno con una pena limitativa della
               libertà non inferiore nel massimo a dodici mesi. Ove il MAE sia, invece, emesso
               per l’esecuzione di una pena detentiva, il relativo provvedimento interno dovrà
               assumere le sembianze di una sentenza di condanna (irrevocabile o meno), pur-
               ché la pena disposta non sia inferiore a quattro mesi. Infine, qualora il MAE sia
               emesso per l’esecuzione di una misura di sicurezza privativa della libertà perso-
               nale, sarà necessaria l’esistenza di un provvedimento cautelare, o di “qualsiasi
               altra  decisione  giudiziaria  esecutiva”  con  la  medesima  forza,  che  disponga,
               come nel caso precedente, una detenzione non inferiore a quattro mesi .
                                                                                     (22)
                     Verificata l’esistenza di un provvedimento giudiziario interno, dovrà, quin-
               di,  procedersi  ad  un  giudizio  di  proporzionalità.  Date  le  gravi  conseguenze
               dell’esecuzione di un MAE sulla libertà del ricercato, le autorità giudiziarie emit-
               tenti dovranno valutare una pluralità di fattori al fine di determinare se l’emis-
               sione del MAE sia giustificata.
                     Laddove  il  risultato  di  tale  analisi  non  dovesse  motivarne  l’emissione,
               l’Autorità giudiziaria emittente potrebbe comunque ricorrere ad altre misure per
               la cooperazione giudiziaria previste dal diritto dell’Unione quali, fra gli altri, l’or-
               dine europeo d’indagine, l’ordinanza cautelare europea o il trasferimento detenuti.
                     Qualora,  al  contrario,  l’emissione  di  un  MAE  risultasse  proporzionata,
               l’autorità giudiziaria procederà a spiccare il mandato .
                                                                  (23)
                     consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo sia subordinata, nello Stato membro di esecuzione, non
                     solo alla condizione che il fatto per il quale tale mandato d’arresto è stato emesso costituisca reato ai sensi
                     della legge di tale Stato membro, ma anche alla condizione che esso sia punibile, ai sensi della stessa legge,
                     con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi”.
               (21)  Sentenza  della  Corte  di  giustizia  del  1o  giugno  2016,  Bob-Dogi,  C-241/15,
                     ECLI:EU:C:2016:385. Par. 67: “Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda
                     questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro deve essere interpretato nel
                     senso che, quando un mandato d’arresto europeo, che si fonda sull’esistenza di un «mandato d’arresto», ai sensi
                     di tale disposizione, non contiene alcuna indicazione dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale, l’auto-
                     rità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a non darvi corso nel caso in cui essa, alla luce delle informazioni for-
                     nite in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, nonché di tutte le altre informazioni in
                     suo possesso, constati che il mandato d’arresto europeo non è valido, in quanto è stato emesso senza che fosse
                     stato effettivamente spiccato un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo”.
               (22)  Commissione Europea, “Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo”,
                     C(2017) 6389 final, Bruxelles, 28 settembre 2017, pag. 17.
               (23)  Ibidem, pagg. 19-20.

                                                                                        165
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172