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IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
Prima di adottare un MAE, l’autorità giudiziaria emittente necessita di un
distinto atto giudiziario interno ed esecutivo che giustifichi e legittimi il ricorso
a tale strumento . Tale atto può variare nelle sue caratteristiche in base al fine
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specifico per cui si intende emettere il mandato. Se il MAE è emesso ai fini
dell’esercizio dell’azione penale, occorre che l’autorità giudiziaria dello Stato
emittente abbia emanato in precedenza un mandato di arresto nazionale, o
“qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva” che abbia la stessa forza, avente
ad oggetto fatti puniti dall’ordinamento interno con una pena limitativa della
libertà non inferiore nel massimo a dodici mesi. Ove il MAE sia, invece, emesso
per l’esecuzione di una pena detentiva, il relativo provvedimento interno dovrà
assumere le sembianze di una sentenza di condanna (irrevocabile o meno), pur-
ché la pena disposta non sia inferiore a quattro mesi. Infine, qualora il MAE sia
emesso per l’esecuzione di una misura di sicurezza privativa della libertà perso-
nale, sarà necessaria l’esistenza di un provvedimento cautelare, o di “qualsiasi
altra decisione giudiziaria esecutiva” con la medesima forza, che disponga,
come nel caso precedente, una detenzione non inferiore a quattro mesi .
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Verificata l’esistenza di un provvedimento giudiziario interno, dovrà, quin-
di, procedersi ad un giudizio di proporzionalità. Date le gravi conseguenze
dell’esecuzione di un MAE sulla libertà del ricercato, le autorità giudiziarie emit-
tenti dovranno valutare una pluralità di fattori al fine di determinare se l’emis-
sione del MAE sia giustificata.
Laddove il risultato di tale analisi non dovesse motivarne l’emissione,
l’Autorità giudiziaria emittente potrebbe comunque ricorrere ad altre misure per
la cooperazione giudiziaria previste dal diritto dell’Unione quali, fra gli altri, l’or-
dine europeo d’indagine, l’ordinanza cautelare europea o il trasferimento detenuti.
Qualora, al contrario, l’emissione di un MAE risultasse proporzionata,
l’autorità giudiziaria procederà a spiccare il mandato .
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consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo sia subordinata, nello Stato membro di esecuzione, non
solo alla condizione che il fatto per il quale tale mandato d’arresto è stato emesso costituisca reato ai sensi
della legge di tale Stato membro, ma anche alla condizione che esso sia punibile, ai sensi della stessa legge,
con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi”.
(21) Sentenza della Corte di giustizia del 1o giugno 2016, Bob-Dogi, C-241/15,
ECLI:EU:C:2016:385. Par. 67: “Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda
questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro deve essere interpretato nel
senso che, quando un mandato d’arresto europeo, che si fonda sull’esistenza di un «mandato d’arresto», ai sensi
di tale disposizione, non contiene alcuna indicazione dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale, l’auto-
rità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a non darvi corso nel caso in cui essa, alla luce delle informazioni for-
nite in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, nonché di tutte le altre informazioni in
suo possesso, constati che il mandato d’arresto europeo non è valido, in quanto è stato emesso senza che fosse
stato effettivamente spiccato un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo”.
(22) Commissione Europea, “Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo”,
C(2017) 6389 final, Bruxelles, 28 settembre 2017, pag. 17.
(23) Ibidem, pagg. 19-20.
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