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PROSPETTIVE EUROPEE
una decisione positiva sulla consegna, il ricercato possa subire nel territorio
dello Stato richiedente una violazione dei suoi diritti inderogabili.
Ugualmente, non sono previste fattispecie che ammettano un rifiuto del-
l’esecuzione laddove si riscontri una violazione dei diritti fondamentali nel-
l’emissione del mandato. Tantomeno sono previsti casi di rifiuto laddove sussi-
sta il timore che la decisione dell’autorità giudiziaria dell’emissione sia stata
adottata in contravvenzione ai principi giuridici fondamentali che regolano uno
Stato di diritto.
Ma, analizzando l’articolo 1, paragrafo 3, e i considerando 12 e 13 della
Decisione, sembra che, almeno in linea di principio, nel contesto del MAE i
diritti umani e i principi giuridici fondamentali debbano essere rispettati .
(33)
Probabilmente, la ragione di tali mancanze può essere individuata nella
centralità del principio del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca fra
gli Stati dell’Unione, quali elementi cardine della Decisione sul MAE. È, infatti,
plausibile che, allo scopo di rafforzare la cooperazione giudiziaria in ambito
europeo, nelle more dell’approvazione della Decisione si sia prescelto un bilan-
ciamento degli interessi che tutelasse l’effettiva operatività del principio del
mutuo riconoscimento rispetto ad altri elementi che potessero invece renderne
meno facile la sua applicazione.
Come si vedrà nel paragrafo successivo, in questo contesto è stato fonda-
mentale l’intervento chiarificatore ed ermeneutico della Corte di Giustizia
dell’Unione europea.
Qualora non sussista nessuno dei motivi prescritti che giustificano un
rifiuto della consegna e l’insieme di elementi forniti dall’autorità emittente risul-
ti sufficiente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione provvederà alla consegna del
ricercato.
Infine, va sottolineato che, durante la fase passiva, il destinatario del man-
dato è titolare di diritti e specifiche garanzie processuali. Fra gli altri, l’articolo 11
della Decisione prevede che il ricercato debba essere informato dell’esistenza di
(33) Ibidem, considerando n.12: “La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i prin-
cipi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea8, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere
interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma
oggetto di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’ar-
resto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso,
della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali
oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. La presente deci-
sione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo,
al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri
mezzi di comunicazione”. Considerando n. 13: “Nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o
estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte,
alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti”.
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