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PROSPETTIVE EUROPEE
2) ove l’autorità giudiziaria dell’esecuzione disponga di informazioni da
cui risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per
gli stessi fatti in uno Stato membro, e che, in caso di condanna, la sanzione sia
stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in
forza delle leggi dello Stato membro della condanna;
3) ove la persona ricercata non possa essere considerata, a causa dell’età,
penalmente responsabile dei fatti all’origine del mandato d’arresto in base alla
legge dello Stato membro di esecuzione.
L’articolo 4 elenca, invece, una serie di ipotesi la cui concretizzazione per-
mette all’autorità giudiziaria richiesta della valutazione di poter rifiutare l’esecuzio-
ne del mandato d’arresto europeo. Rimandando alla nota sottostante l’estesa
esposizione di ciascuna delle ipotesi previste, vanno menzionate le più rilevanti .
(29)
Anzitutto, laddove il fatto alla base del mandato d’arresto europeo non
costituisca reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, l’autorità
giudiziaria richiesta potrà rifiutarsi di dare seguito alla domanda.
Tale ipotesi si impernia, dunque, sul mancato soddisfacimento del prin-
cipio della doppia incriminazione. Va sottolineato che tale circostanza riguar-
da soltanto i reati non compresi nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 2,
(29) Ibidem, articolo 4: “L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto
europeo:
1) se, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo non
costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di imposte, di
dogana e di cambio, l’esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la
legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso
tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro
emittente;
2) se contro la persona oggetto del mandato d’arresto europeo è in corso un’azione nello Stato membro di ese-
cuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo;
3) se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell’esecuzione hanno deciso di non esercitare l’azione penale
per il reato oggetto del mandato d’arresto europeo oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato
oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all’esercizio di ulteriori
azioni;
4) se l’azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti
rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;
5) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricer-
cata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di
condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza
delle leggi del paese della condanna;
6) se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia
cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conforme-
mente al suo diritto interno;
7) se il mandato d’arresto europeo riguarda reati:
a) che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo ter-
ritorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppure:
b) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato mem-
bro di esecuzione non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio”.
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