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IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO



                     La CGUE è intervenuta, nell’esercizio delle funzioni sue proprie, con fre-
               quenza sulla questione, cercando di bilanciare il rapporto tra riconoscimento
               reciproco e rispetto dei diritti fondamentali nell’esecuzione di un MAE.
                     Vanno, dunque, esaminate le pronunce della Corte in materia, richiaman-
               do, nelle loro linee generali, alcune delle sentenze più significative, allo scopo di
               delineare l’evoluzione giurisprudenziale.
                     Nel caso Radu , il giudice del rinvio, la Corte di appello di Costanza, in
                                   (39)
               Romania, chiedeva alla Corte di Giustizia se, in virtù del combinato disposto tra
               gli artt. 47 e 48 della Carta e l’art. 6 della CEDU, la Decisione “debba essere inter-
               pretata nel senso che le autorità giudiziarie di esecuzione possono rifiutare l’ese-
               cuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione
               penale a motivo del fatto che le autorità giudiziarie emittenti non hanno sentito la
               persona ricercata prima dell’emissione di tale mandato d’arresto”. La Corte dove-
               va, dunque, chiarire se l’omessa audizione della persona destinataria di un MAE
               finalizzato all’esercizio dell’azione penale costituisse ragione idonea a giustificare
               un eventuale rifiuto di eseguire il mandato al di là dei motivi di non esecuzione,
               obbligatori e facoltativi, previsti dalla Decisione stessa.
                     La Corte, con la pronuncia del 29 gennaio 2013, ha risposto negativamen-
               te al quesito pregiudiziale proposto dal giudice rumeno, basandosi su di una
               interpretazione restrittiva delle disposizioni della Decisione e negando rilevanza
               alla violazione dei diritti umani, perché non espressamente inclusa tra le ragioni
               che giustificano l’autorità dell’esecuzione ad un rifiuto tassativo o facoltativo
               dell’esecuzione del MAE.
                     Nella sentenza si afferma, infatti, che “la circostanza che il mandato d’ar-
               resto europeo sia stato emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale senza
               che la persona ricercata sia stata sentita dalle autorità giudiziarie emittenti non
               rientra nel novero dei motivi di non esecuzione di un siffatto mandato, quali
               previsti  dalle  disposizioni  della  decisione  quadro  2002/584”  e  che  “gli  Stati
               membri possono rifiutare l’esecuzione di un mandato siffatto soltanto nei casi
               di non esecuzione obbligatoria previsti all’articolo 3 della stessa decisione non-
               ché nei casi di non esecuzione facoltativa di cui ai suoi articoli 4 e 4-bis”. Inoltre,
               “un obbligo, per le autorità giudiziarie emittenti, di sentire la persona ricercata”
               prima dell’emissione di un MAE sarebbe in grado di compromettere “la realiz-
               zazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dal momento che, in parti-
               colare al fine di evitare la fuga dell’interessato, un siffatto mandato d’arresto
               deve potersi giovare di un certo effetto sorpresa”.

                     per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Compatibilità di detto
                     progetto con i Trattati UE e FUE, parr. 191 e 192.
               (39)  Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curte de Apel Constanta (Romania) il 27
                     luglio 2011 - Procedimento penale a carico di Ciprian Vasile Radu (Causa C-396/11).

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