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PROSPETTIVE EUROPEE



                  La  Corte  di  giustizia  ha  stabilito  che  “in  presenza  di  elementi  oggettivi,
             attendibili,  precisi  e  opportunamente  aggiornati  comprovanti  la  presenza  di
             carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi
             di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quan-
             to riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità
             giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussisto-
             no motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d’ar-
             resto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di
             una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato
             membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi
             dell’articolo 4 della Carta, in caso di consegna al suddetto Stato membro”.
                  In tal caso, l’Autorità giudiziaria dell’esecuzione“deve chiedere la trasmis-
             sione di informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente, la quale
             (…) deve trasmettere tali informazioni entro il termine fissato nella suddetta
             domanda”. Di conseguenza “L’autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare
             la propria decisione sulla consegna dell’interessato fino all’ottenimento delle
             informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di
             siffatto rischio. Infine, “qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa esse-
             re esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre
             porre fine alla procedura di consegna” .
                                                  (44)
                  Dunque, con la sentenza Aranyosi e Căldăraru, la Corte ha ridisegnato gli
             equilibri del rapporto tra reciproco riconoscimento e tutela dei diritti fonda-
             mentali nell’esecuzione di un MAE, nel senso che non pare più propendere per
             la prevalenza di uno sull’altro, ma, piuttosto, per la ricerca di una soluzione di
             compromesso tra i due principi. In particolare, la Corte, nell’ottica del recipro-
             co riconoscimento, non ha introdotto un nuovo motivo di rifiuto di esecuzione
             del MAE, ma, piuttosto, una ragione di rinvio dell’esecuzione del MAE, subor-
             dinato, però, a specifici rilievi e controlli preliminari operati dall’autorità giudi-
             ziaria investita della richiesta di eseguire il mandato.
                  Rimane, probabilmente, ancora da approfondire più in dettaglio quale sia
             l’estensione dei diritti fondamentali che, laddove messi a rischio, possono giu-
             stificare un rinvio dell’esecuzione del MAE.

             b.   Reciproco riconoscimento e tutela dei principi che regolano lo Stato di diritto: i casi Poltorak, Kovalkovas
               e Ozcelik e i recenti procedimenti pregiudiziali C-508/18, C-509/18 e C-82/19 PPU

                  Come già detto nei precedenti paragrafi, il MAE, in quanto decisione


             (44)  Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 5 aprile 2016, cause pregiudiziali riunite C-
                  404/15 e C-659/15 PPU, punto 104.

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