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IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO



                     Più in generale, la Corte ha anche stabilito che “nel contesto della decisione
               quadro, e segnatamente, nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 1, della medesima,
               la nozione di «autorità giudiziaria» deve intendersi nel senso che designa le auto-
               rità che partecipano all’amministrazione della giustizia penale degli Stati mem-
               bri”. Aggiungendo poi che “(…) il pubblico ministero costituisce un’autorità
               chiamata a partecipare all’amministrazione della giustizia penale di uno Stato
               membro” , sembrava che la Corte avesse ammesso la possibilità che un MAE
                         (51)
               potesse  essere  emanato  da  un  pubblico  ministero  e  riconosciuto,  in  seguito,
               come provvedimento legittimo dall’Autorità giudiziaria dell’esecuzione. Tuttavia,
               la questione rimaneva ben lungi dall’essere definita con chiarezza. Ad esempio,
               l’ambiguità  della  formula  “partecipazione  all’amministrazione  giustizia”  non
               consentiva, fra l’altro, di comprendere se un pubblico ministero, per essere iden-
               tificato come autorità giudiziaria emittente, avesse dovuto riportare determinate
               caratteristiche essenziali o se fosse stata sufficiente la sua qualificazione. Non a
               caso, sono giunti di recente dinanzi alla Corte tre procedimenti pregiudiziali,
               tutt’ora in corso, incentrati sulla questione appena menzionata: la C-508/18, la
               C-509/18 e la C-82/19, quest’ultima presentata con procedimento d’urgenza
               (PPU) . In sostanza, nei tre procedimenti appena menzionati, si chiede alla
                     (52)
               Corte di chiarire, in primo luogo, se il Pubblico ministero possa essere o meno
               qualificato come autorità giudiziaria emittente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo
               1, della Decisione e, in secondo luogo, quali siano le caratteristiche che tale sog-
               getto deve necessariamente avere affinché sia certa la sua indipendenza e la sua
               partecipazione all’amministrazione della giustizia penale.
                     Non essendo state ancora emesse le sentenze sulle predette questioni, ci si
               sofferma  sui  punti  fondamentali  delle  conclusioni  rese  in  data  30  aprile  2019
               dall’Avvocato  generale  Manuel  Campos  Sànchez-Bordon,  che  ha  concluso
               che“l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio,
               del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di con-
               segna  tra  Stati  membri,  modificata  dalla  decisione  quadro  2009/299/GAI  del
               Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che nella nozio-
               ne di “autorità giudiziaria emittente” non rientra l’istituto del pubblico ministero”.
                     Fra i vari motivi addotti a sostegno di questa tesi, quello che “(…) una
               misura privativa della libertà, come quella prevista dalla procedura di cui alla
               decisione quadro 2002/584/GAI, può essere adottata soltanto da un organo


               (51)  Ibidem, punto 34.
               (52)  Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 6 agosto 2018
                     - Minister for Justice and Equality / PF (Causa C-509/18); Domanda di pronuncia pregiudiziale
                     proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 6 agosto 2018 - Minister for Justice and Equality / OG
                     (Causa C-508/18); Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda)
                     il 5 febbraio 2019 - Minister for Justice and Equality / PI (Causa C-82/19).

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