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PROSPETTIVE EUROPEE



                  Poi, l’adozione della Direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagi-
             ne (OEI) che prevede, all’art. 11, par. 1, lett. f, la possibilità per l’autorità del-
             l’esecuzione di rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione di tale strumento qua-
             lora «sussistano seri motivi per ritenere che l’esecuzione dell’atto di indagine
             richiesto» nell’OEI “sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzio-
             ne» ai sensi dell’art. 6 TUE” .
                                        (36)
                  Anche il Parlamento europeo, con Risoluzione del 27 febbraio 2014, si
             è espresso sul tema manifestando preoccupazione circa «l’assenza, nella deci-
             sione quadro 2002/584/GAI e negli altri strumenti di riconoscimento reci-
             proco, di un motivo esplicito di non esecuzione quando vi sono importanti
             ragioni per ritenere che l’esecuzione della misura sarebbe incompatibile con
             gli obblighi» dello Stato membro di esecuzione «conformemente all’articolo
             6  del  trattato  sull’Unione  europea  e  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
             dell’Unione» .
                         (37)
                  Inoltre, vanno menzionati alcuni passaggi del Parere (negativo) emesso
             dalla CGUE ex art. 218, paragrafo 11, TFUE sul Progetto di accordo interna-
             zionale di Adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la sal-
             vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
                  Relativamente alla fiducia reciproca tra gli Stati membri, la Corte ha affer-
             mato che il principio “riveste, nel diritto dell’Unione, un’importanza fondamen-
             tale, dato che consente la creazione e il mantenimento di uno spazio senza fron-
             tiere interne”, aggiungendo che esso impone a ciascuno Stato, “segnatamente
             per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere,
             tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettano il
             diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da
             quest’ultimo”.
                  Pertanto, quando attuano il diritto dell’Unione, gli Stati membri possono
             “presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri,
             sicché risulta ad essi preclusa non soltanto la possibilità di esigere da un altro
             Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato
             di  quello  garantito  dal  diritto  dell’Unione,  ma  anche,  salvo  casi  eccezionali,
             quella di verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in
             un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione” .
                                                                        (38)
                  libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del
                  diritto dell’Unione in quanto principi generali”.
             (36)  Direttiva 2014/41/UE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa
                  all’ordine europeo di indagine penale.
             (37)  Risoluzione  del  Parlamento  europeo  del  27  febbraio  2014  recante  raccomandazioni  alla
                  Commissione sul riesame del mandato d’arresto europeo (2013/2109 [INL]), sez. F, lett. i.
             (38)  Procedimento  di  Parere  2/13,  emesso  ai  sensi  dell’articolo  218,  paragrafo  11,  TFUE  -
                  Progetto di accordo internazionale - Adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea

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