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IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
della Decisione, per le cui voci la verifica della doppia incriminazione è sop-
pressa .
(30)
Tuttavia, questo motivo di non esecuzione facoltativa può essere applicato
anche se il fatto corrisponde a uno dei reati elencati al menzionato articolo ma,
ai sensi della legge dello Stato membro emittente, è punito con una pena o una
misura di sicurezza privative della libertà di durata massima inferiore a tre anni
e non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione .
(31)
L’autorità giudiziaria richiesta potrà poi rifiutarne l’attuazione, quando la
persona oggetto del mandato di arresto sia sottoposta a un’azione penale nello
Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto alla base del MAE. Invece
di consegnare il ricercato allo Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria
dell’esecuzione potrà valutare la possibilità di eseguire la pena nel proprio ter-
ritorio, nel caso in cui la persona destinataria di un MAE vi dimori, ne sia citta-
dino o vi risieda.
Infine, occorre menzionare il nuovo articolo 4-bis della Decisione, aggiun-
to con la decisione quadro 2009/299/GAI, che, seppure con alcune eccezioni,
ha introdotto la possibilità per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare
un MAE emesso ai fini dello svolgimento di una pena o di una misura di sicu-
rezza privative della libertà “se l’interessato non è comparso personalmente al
processo terminato con la decisione” .
(32)
È bene precisare come, fra i motivi che giustificano un rifiuto dell’ese-
cuzione del MAE, la Decisione non preveda esplicitamente alcuna ipotesi
riguardante l’esistenza di un rischio concreto che, di seguito all’adozione di
(30) Ibidem, articolo 2, par. 2: “Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo, alle condizioni sta-
bilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti,
quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della
misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni: partecipazione a un’orga-
nizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, corruzione,
frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26
luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, riciclaggio di proventi di reato,
falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell’euro, criminalità informatica, criminalità ambientale,
compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, favo-
reggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali, omicidio volontario, lesioni personali gravi, traffico illecito di organi
e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, razzismo e xenofobia, furti organizzati o con l’uso di
armi, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte, truffa, racket e estorsioni,
contraffazione e pirateria in materia di prodotti, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
falsificazione di mezzi di pagamento, traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, traffico illecito
di materie nucleari e radioattive, traffico di veicoli rubati, stupro, incendio volontario, reati che rientrano nella com-
petenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, dirottamento di aereo/nave, sabotaggio”.
(31) Sentenza della Corte di giustizia dell’11 gennaio 2017, Grundza, C-289/15,
ECLI:EU:C:2017:4, par. 38.
(32) 2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, articolo 4-bis.
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