Page 168 - Rassegna 2019-2
P. 168

PROSPETTIVE EUROPEE



                  In relazione alla lingua in cui il MAE deve essere redatto, la Decisione dispo-
             ne che il relativo modello sia compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro
             di esecuzione. Altrimenti, potrà essere tradotto in una delle lingue ufficiali delle
             istituzioni dell’Unione, qualora lo Stato membro dell’esecuzione abbia dichiarato
             di accettare la traduzione in una di tali lingue. Inoltre, nella compilazione di un
             MAE, dovranno essere rispettate specifiche forme e contenute precise informa-
             zioni secondo le disposizioni previste all’articolo 8 della Decisione .
                                                                           (24)
                  Una volta redatto, l’autorità giudiziaria emittente provvede alla trasmissio-
             ne del MAE. Tale procedura varia laddove il luogo in cui si trova il ricercato sia
             conosciuto o meno. Se il luogo in cui si trova il ricercato non è noto, il MAE
             dovrà essere trasmesso a tutti gli Stati membri e inserito nel SIS .
                                                                          (25)
                  Altrimenti, qualora il luogo in cui si trova il ricercato sia conosciuto, l’au-
             torità giudiziaria emittente potrà inviare il MAE direttamente all’autorità com-
             petente dello Stato membro in cui l’individuo si trova affinché ne venga data
             esecuzione .
                       (26)
                  Con la trasmissione del MAE termina la cosiddetta fase “attiva” della pro-
             cedura sottostante allo strumento in parola.
                  In relazione alla fase successiva, è bene sottolineare che, secondo le pre-

             (24)  2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
                  d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, articolo 8: “Il mandato d’ar-
                  resto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:
                  a) identità e cittadinanza del ricercato;
                  b) il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria
                  emittente;
                  c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione
                  giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;
                  d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’articolo 2;
                  e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di parte-
                  cipazione del ricercato;
                  f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla
                  legge dello Stato di emissione;
                  g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato. 2. Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua
                  ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Ciascuno Stato membro può al
                  momento dell’adozione della presente decisione quadro, o successivamente, attestare in una dichiarazione
                  depositata presso il Segretariato generale del Consiglio che accetterà una traduzione in una o più lingue uffi-
                  ciali delle istituzioni delle Comunità europee”.
             (25)  Il SIS è un archivio di dati comune a tutti gli Stati membri dello spazio Schengen. Vi sono
                  centralizzate due grandi categorie di informazioni concernenti, in primo luogo, le persone
                  ricercate o scomparse e le persone poste sotto sorveglianza e, in secondo luogo, i veicoli e
                  gli oggetti rubati o smarriti, quali, in particolare, documenti di identità, certificati d’immatri-
                  colazione dei veicoli e numeri di targhe dei veicoli.
             (26)  2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
                  d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, articolo 9, paragrafi 1 e 2:
                  “(1) Quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l’autorità giudiziaria emittente può comunicare il
                  mandato d’arresto europeo direttamente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione;
                  (2) L’autorità giudiziaria emittente può, in ogni caso, decidere di segnalare la persona ricercata nel Sistema
                  di Informazione Schengen (SIS)”.

             166
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173