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PROSPETTIVE EUROPEE
Grazie all’inserimento della materia fra le competenze dell’Unione, le
Istituzioni comunitarie hanno potuto emanare non solo atti volti all’integrazio-
ne europea nel settore della giustizia penale (si pensi alla richiamata Decisione
Quadro sul MAE), ma anche provvedere alla costituzione di forme alternative
di collaborazione fra gli Stati con l’obbiettivo di realizzare uno “spazio penale
europeo”. Nello specifico, l’intento dell’UE era quello di creare un’area in cui vi
fosse un effettivo coordinamento tra le diverse autorità nazionali incaricate di
esercitare l’azione penale, sia in termini di scambio di informazioni e dati, sia
nella conduzione delle indagini .
(14)
Un esempio è stata l’istituzione di Eurojust con Decisione 2002/187/
GAI del Consiglio, il cui compito consiste nel potenziare l’efficienza dell’azione
delle autorità nazionali impegnate nella lotta contro gravi forme di criminalità
organizzata e transnazionale e nel fornire ai soggetti competenti assistenza giu-
diziaria in materia. L’Eurojust si compone, infatti, di un’unità di magistrati
distaccati che funge sia da centro specializzato a livello giudiziario, sia da inter-
locutore principale nell’adozione di misure efficaci contro la criminalità organiz-
zata transnazionale all’interno dell’Unione europea. Attraverso specifiche riu-
nioni di coordinamento, coinvolge poi le autorità giudiziarie e investigative pro-
venienti dagli Stati membri nell’elaborazione di piani d’azione o di specifiche
attività operative per contrastare fattispecie di reato individuate come prioritarie
dal Consiglio dell’Unione europea quali, fra gli altri, terrorismo, traffico di stu-
pefacenti, tratta di esseri umani e riciclaggio di denaro.
Altro esempio è costituito da Europol, agenzia specifica dell’UE che si
occupa di intelligence in ambito criminale, favorendo lo scambio di informazio-
ni tra le forze di polizia degli Stati membri e offrendo, dunque, un supporto
concreto alle indagini contro gravi forme di criminalità organizzata transnazio-
nale. Per svolgere le sue funzioni, l’Europol gestisce un sistema elettronico
d´informazione, alimentato direttamente dagli Stati membri e accessibile per
consultazione delle unità nazionali o da altri soggetti debitamente autorizzati.
Nel medesimo contesto si inserisce, la Rete Giudiziaria Europea (o RGE)
in materia penale, istituita dall’azione comune 98/428/GAI e regolata attual-
mente dalla Decisione del Consiglio 2008/976/GAI. Tramite l’individuazione
in ciascuno Stato membro di persone competenti che svolgono un ruolo fon-
damentale sul piano pratico nel settore della cooperazione giudiziaria in materia
penale (i cosiddetti Punti di contatto), lo scopo della RGE consiste nella crea-
zione di un network di esperti per assicurare la corretta esecuzione delle richieste
di assistenza giuridica.
(14) APRILE, Diritto processuale penale europeo e internazionale, Padova, 2007; KOSTORIS (a cura
di), MANUALE DI PROCEDURA PENALE EUROPEA, Milano, 2015, pagg. 15 e ss.
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