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IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO
Nel 2009, il Trattato di Lisbona consacrava il principio del mutuo ricono-
scimento come il pilastro della cooperazione giudiziaria penale. L’art. 82.1
TFUE stabilisce, infatti, che «La cooperazione giudiziaria in materia penale
nell’Unione è fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze
e delle decisioni giudiziarie».
Per completezza, va ricordato che l’intensificazione degli sforzi volti a
estendere l’operatività di questo principio non si basava esclusivamente sulla
necessità di rispondere prontamente alle conseguenze negative dei traguardi
raggiunti con la realizzazione del mercato unico europeo. Un ulteriore fattore
era costituito, infatti, dalla progressiva convinzione, in seno agli Stati
dell’Unione, che il principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie
fosse lo strumento più adatto, perché più rapido e meno ambizioso del progetto
di raccordo delle diverse legislazioni europee, per la realizzazione dell’integra-
zione europea nel settore della giustizia penale.
Tuttavia, per lo Stato di volta in volta chiamato ad eseguire o a tener conto
di un provvedimento adottato da un’autorità giudiziaria estranea, non poche
sono le problematiche connesse all’operatività del principio del mutuo ricono-
scimento. Le principali difficoltà nel riconoscere l’equivalenza di un’altra deci-
sione giudiziaria risiedono, per esempio, nella legittimazione democratica delle
norme penali e processuali che sono alla base del provvedimento stesso, cosi
come nella sufficiente garanzia che i diritti fondamentali e i principi cardine
dello Stato di diritto siano stati rispettati, sia nella fase processuale sia in quella
esecutiva, dall’ordinamento emanante .
(13)
Ai fini di questa analisi, fra i principali atti normativi basati sul principio
del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie adottati dagli organi
dell’Unione, rileva citare la Decisione Quadro del Consiglio dell’UE
2002/548/GAI istitutiva del Mandato di Arresto Europeo (o MAE). Come si
vedrà nei paragrafi successivi, infatti, l’applicazione delle disposizioni della
richiamata Decisione si è spesso scontrata con i menzionati aspetti problematici
connessi all’operatività del principio del mutuo riconoscimento, richiedendo
sovente l’intervento chiarificatore ed ermeneutico della Corte di Giustizia
dell’Unione europea.
c. La creazione di uno “spazio penale europeo”
Come già osservato, a partire dagli Accordi di Schengen, la cooperazione
giudiziaria in ambito penale fra gli Stati europei ha subito nette modifiche da un
punto di vista operativo.
(13) PELLEGRINO, Cooperazione giudiziaria nella UE dalle origini alla procura europea, cit., pag. 57.
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