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PROSPETTIVE EUROPEE
È plausibile sostenere che la sempre maggiore necessità di realizzare
forme efficaci di cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati europei abbia rap-
presentato un’esigenza sviluppatasi contestualmente al raggiungimento di altri
traguardi, di carattere più marcatamente economico, in ambito europeo .
(1)
Com’è noto, la creazione di un mercato unico e comune, pietra angolare
nella progressiva costruzione della cosiddetta integrazione europea, prevedeva
la realizzazione di uno spazio senza frontiere interne nel quale assicurare quat-
tro libertà fondamentali: libera circolazione di merci; libera circolazione di per-
sone; libera circolazione di servizi; libera circolazione di capitali .
(2)
La conclusione, tra il 1985 e il 1990, dell’Accordo e della Convenzione di
Schengen, nel 1999, il cosiddetto “acquis” di Schengen, cioè, l’insieme delle regole
adottate sulla base dei due Accordi predetti, veniva integrato nel quadro istitu-
zionale e giuridico della neo-istituita Unione europea (UE) in virtù di un proto-
collo allegato al Trattato di Amsterdam , finalizzando quel progetto di realizza-
(3)
zione di uno spazio senza frontiere interne, nel quale assicurare le menzionate
libertà fondamentali. L’abbattimento delle frontiere ebbe, però, come conse-
guenza negativa un notevole incremento della criminalità da un punto di vista
quantitativo e spaziale. Alcune organizzazioni, per effetto del fenomeno cono-
sciuto come “forum shopping”, furono in grado di scegliere come sede dei propri
affari Paesi che avevano una normativa penale meno severa o un sistema proces-
suale meno efficiente che consentisse loro di espandere le attività criminose e di
operare con un margine più ampio di libertà . Inoltre, all’incremento della cri-
(4)
minalità transfrontaliera si aggiunse il crescente fenomeno del terrorismo inter-
nazionale che, soprattutto, esigeva una rapida risposta in grado di contrastare
efficacemente il problema, ma che fosse, al tempo stesso, condivisa a livello euro-
peo in modo unitario. Nel tentativo di arginare tali conseguenze, gli Stati europei
individuarono nel rafforzamento dello strumento della cooperazione giudiziaria
penale gli estremi per fornire una risposta efficace alle predette problematiche.
(1) APRILE, Diritto processuale penale europeo e internazionale, Padova, 2007, pag. 12; GALGANO, Il
riflesso giuridico della globalizzazione, in VITA NOTARILE, 2002, pag. 51; PECCIOLI, UE e criminalità
transnazionale. Nuovi sviluppi, Torino, 2005, pagg. 10 ss.
(2) GAJA e ADINOLFI, Introduzione al diritto dell’Unione europea, Roma, 2010, pagg. 5 ss.
(3) L’Accordo fu firmato il 2 ottobre 1997 dagli allora 15 paesi dell’Unione europea ed entrò in
vigore il 1º maggio 1999. Nello specifico, con la decisione 1999/435/CE del Consiglio
dell’Unione europea del 20 maggio 1999 venne adottato l’elenco degli elementi che compon-
gono l’acquis di Schengen.
(4) MARANELLA, Cooperazione Giudiziaria e di Polizia in materia penale, in Estratto del volume
aggiornamento XV della Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 2007, pag. 2; GALGANO, Il
riflesso giuridico della globalizzazione, cit., 2002, pag. 49; DE FRANCESCO, Internazionalizzazione del
diritto e della politica criminale verso un equilibrio di molteplici sistemi penali, in DIR. PEN. PROC., 2003,
pag. 7; SALAZAR, La costruzione di uno spazio penale comune europeo, in LEZIONI DI DIRITTO PENALE
EUROPEO (a cura di GRASSO e SICURELLA), Torino, 2007, pagg. 455 e ss.
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