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UNA QUIETE ASSAI DISTURBATA
Perché da una situazione quale quella descritta dalla norma penale in
esame deriva non solo - e non tanto per la modestia della sanzione - un proces-
so penale ma anche e soprattutto un processo civile, fondato sugli artt. 844 e
2043 c.c.
Detto altrimenti: la resistenza del disturbatore sempre più accanita negli
ultimi anni, come dimostra il numero crescente di sentenze della Suprema
Corte in materia, in sede penale è causata proprio da quella connessione fra
piano penale e piano civile, assai più temibile del primo per gli effetti risarcitori
- non certo simbolici come quell’ammenda - che ne conseguono. Si insiste: que-
sto primo rilievo è irripetibile, ed è importante anche se il reato dovesse prescri-
versi, poiché il giudice civile può pur sempre utilizzare il rapporto di P.G. come
elemento di prova liberamente valutabile e quindi con una rilevanza ultrapenale.
A ciò si aggiungono gli effetti amministrativi che una condanna penale compor-
ta su permessi, licenze o autorizzazioni amministrative quando si tratta di eser-
cizi professionali o commerciali.
Ma è ben probabile che l’interessato e bene informato disturbatore, dopo
il primo gennaio di quest’anno, sostenga che ormai non c’è più disturbo che
tenga, la legge ha ridotto l’ambito della tutela per il disturbato “rompiscatole”.
Così invocando l’art. 1, co. 746, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che
dispone, proprio a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«746. All’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello
di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione».
La nuova norma - sul piano giuridico - significa assai poco e comunque
nulla più di quanto già sino a ieri la giurisprudenza aveva affermato: se le immis-
sioni rumorose violano i limiti massimi accettabili sul piano amministrativo, per
ciò stesso sono intollerabili, secondo l’art. 844 c.c. Ciò detto si deve aver chiaro
che la norma indica un criterio di valutazione della immissione rumorosa, non
di accertamento della stessa.
Di conseguenza alla difesa immediata, l’agente o ufficiale di P.G. deve
opporre che l’applicazione di quella norma, anche supposto che significhi quel-
lo che il disturbatore ritiene, è compito del giudice, mentre all’agente operante
compete sempre e solamente il rapporto su quanto ha percepito e raccolto.
Proprio su questo materiale probatorio, il giudice potrà disporre secondo la sua
competenza. Ma per la consapevolezza dell’agente procedente, si può aggiun-
gere che quella norma non consente affatto di disturbare il vicinato a proprio
arbitrio.
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