Page 155 - Rassegna 2019-2
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UNA QUIETE ASSAI DISTURBATA



                     Perché  da  una  situazione  quale  quella  descritta  dalla  norma  penale  in
               esame deriva non solo - e non tanto per la modestia della sanzione - un proces-
               so penale ma anche e soprattutto un processo civile, fondato sugli artt. 844 e
               2043 c.c.
                     Detto altrimenti: la resistenza del disturbatore sempre più accanita negli
               ultimi  anni,  come  dimostra  il  numero  crescente  di  sentenze  della  Suprema
               Corte in materia, in sede penale è causata proprio da quella connessione fra
               piano penale e piano civile, assai più temibile del primo per gli effetti risarcitori
               - non certo simbolici come quell’ammenda - che ne conseguono. Si insiste: que-
               sto primo rilievo è irripetibile, ed è importante anche se il reato dovesse prescri-
               versi, poiché il giudice civile può pur sempre utilizzare il rapporto di P.G. come
               elemento di prova liberamente valutabile e quindi con una rilevanza ultrapenale.
               A ciò si aggiungono gli effetti amministrativi che una condanna penale compor-
               ta su permessi, licenze o autorizzazioni amministrative quando si tratta di eser-
               cizi professionali o commerciali.
                     Ma è ben probabile che l’interessato e bene informato disturbatore, dopo
               il primo gennaio di quest’anno, sostenga che ormai non c’è più disturbo che
               tenga, la legge ha ridotto l’ambito della tutela per il disturbato “rompiscatole”.
                     Così invocando l’art. 1, co. 746, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che
               dispone, proprio a decorrere dal 1° gennaio 2019:
                     «746. All’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
               modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
                     1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello
               di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione».
                     La nuova norma - sul piano giuridico - significa assai poco e comunque
               nulla più di quanto già sino a ieri la giurisprudenza aveva affermato: se le immis-
               sioni rumorose violano i limiti massimi accettabili sul piano amministrativo, per
               ciò stesso sono intollerabili, secondo l’art. 844 c.c. Ciò detto si deve aver chiaro
               che la norma indica un criterio di valutazione della immissione rumorosa, non
               di accertamento della stessa.
                     Di  conseguenza  alla  difesa  immediata,  l’agente  o  ufficiale  di  P.G.  deve
               opporre che l’applicazione di quella norma, anche supposto che significhi quel-
               lo che il disturbatore ritiene, è compito del giudice, mentre all’agente operante
               compete sempre e solamente il rapporto su quanto ha percepito e raccolto.
               Proprio su questo materiale probatorio, il giudice potrà disporre secondo la sua
               competenza. Ma per la consapevolezza dell’agente procedente, si può aggiun-
               gere che quella norma non consente affatto di disturbare il vicinato a proprio
               arbitrio.


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