Page 151 - Rassegna 2019-2
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ECO AMBIENTE





                                                 Una quiete assai disturbata
                                                                                          (*)

                            Dottor
                        Angelo CONVERSO
                      Già Consigliere presso la
                       Corte d’Appello di Torino

                     Con malcelata sufficienza gli studiosi di diritto penale parlavano di reati
               bagatellari , riferendosi a quelli che paiono non coinvolgere beni di fondamen-
                         (1)
               tale importanza, come la vita. Ovvero a quelli che non pongono - apparente-
               mente - grossi problemi interpretativi. Uno di questi è certamente quello di cui
               all’art. 659 del codice penale:
                     «Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di
               segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le
               occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici,
               è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309».
                     Non  si  può  negare  che  la  sanzione  penale  pecuniaria  -  sostanzialmente
               l’unica applicata  - anche nel massimo, sia qualcosa di diverso di una bazzecola.
                               (2)
                     Eppure questa contravvenzione pone all’ufficiale di P.G. che interviene pro-
               blemi dai risvolti importanti. Questa nota si ripromette proprio di indagare sinte-
               ticamente l’importanza del reato considerato, soprattutto dal punto di vista del
               primo ufficiale di P.G. interveniente, e che si trova dinanzi il disturbatore il quale,
               non di rado, afferma che quello in esame non è più un reato; sarà magari un illecito,
               ma non un reato. E poi, magari, la norma è incostituzionale. Sgombriamo subito
               il campo da quest’ultimo, insidioso rilievo: la norma è stata ritenuta perfettamente
               conforme alla Costituzione dalla ferma giurisprudenza della Corte di Cassazione .
                                                                                          (3)
               (*)   Articolo proposto da “Missione Rumore” associazione italiana per la difesa dal rumore, sito
                     web www.missionerumore.it.
               (1)   Dal nome del castello francese presso Parigi, ove si iniziò a giocare alle biglie, le Chateau de
                     BAGATELLE (bazzecola), cosa da poco, com’era ritenuto, nel XVIII secolo, il gioco delle
                     biglie rispetto a quello - assai più serio e impegnativo - delle carte.
               (2)   Ma non sempre, come in un caso di proterva prosecuzione del disturbo da parte di un eser-
                     cizio  commerciale  ricettivo,  conclusasi  con  la  condanna  a  mesi  due  di  arresto  (così
                     Cassazione penale, Sez. III, 20 febbraio 2018, n. 8025).
               (3)   Così Cassazione Penale, Sez. III, 14 giugno 2017, n. 29552 e precedenti ivi citati.

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