Page 151 - Rassegna 2019-2
P. 151
ECO AMBIENTE
Una quiete assai disturbata
(*)
Dottor
Angelo CONVERSO
Già Consigliere presso la
Corte d’Appello di Torino
Con malcelata sufficienza gli studiosi di diritto penale parlavano di reati
bagatellari , riferendosi a quelli che paiono non coinvolgere beni di fondamen-
(1)
tale importanza, come la vita. Ovvero a quelli che non pongono - apparente-
mente - grossi problemi interpretativi. Uno di questi è certamente quello di cui
all’art. 659 del codice penale:
«Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di
segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le
occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici,
è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309».
Non si può negare che la sanzione penale pecuniaria - sostanzialmente
l’unica applicata - anche nel massimo, sia qualcosa di diverso di una bazzecola.
(2)
Eppure questa contravvenzione pone all’ufficiale di P.G. che interviene pro-
blemi dai risvolti importanti. Questa nota si ripromette proprio di indagare sinte-
ticamente l’importanza del reato considerato, soprattutto dal punto di vista del
primo ufficiale di P.G. interveniente, e che si trova dinanzi il disturbatore il quale,
non di rado, afferma che quello in esame non è più un reato; sarà magari un illecito,
ma non un reato. E poi, magari, la norma è incostituzionale. Sgombriamo subito
il campo da quest’ultimo, insidioso rilievo: la norma è stata ritenuta perfettamente
conforme alla Costituzione dalla ferma giurisprudenza della Corte di Cassazione .
(3)
(*) Articolo proposto da “Missione Rumore” associazione italiana per la difesa dal rumore, sito
web www.missionerumore.it.
(1) Dal nome del castello francese presso Parigi, ove si iniziò a giocare alle biglie, le Chateau de
BAGATELLE (bazzecola), cosa da poco, com’era ritenuto, nel XVIII secolo, il gioco delle
biglie rispetto a quello - assai più serio e impegnativo - delle carte.
(2) Ma non sempre, come in un caso di proterva prosecuzione del disturbo da parte di un eser-
cizio commerciale ricettivo, conclusasi con la condanna a mesi due di arresto (così
Cassazione penale, Sez. III, 20 febbraio 2018, n. 8025).
(3) Così Cassazione Penale, Sez. III, 14 giugno 2017, n. 29552 e precedenti ivi citati.
149

