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IL FENOMENO DEGLI INCENDI NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
- evitare le miscelazioni di rifiuti non consentite dalla legge;
- limitare le altezze di abbancamento dei rifiuti a tre metri;
- non sovrapporre fusti e cisternette per più di tre piani e garantire uno
stoccaggio ordinato;
- stoccare i rifiuti infiammabili secondo la normativa vigente;
- pulire le superfici scolanti;
- effettuare, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione
dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle
acque meteoriche;
- mantenere gli accessi liberi, la viabilità e la relativa segnaletica all’interno
dell’impianto;
- fare manutenzione alla recinzione e alla barriera esterna di protezione
individuale;
- verificare che gli impianti fissi di spegnimento incendio, i macchinari, gli
impianti e mezzi d’opera siano oggetto di periodica manutenzione;
- dotare il personale delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici.
La circolare evidenzia l’individuazione puntuale del contesto autorizzativo
e operativo inerente agli impianti ove sono effettuati stoccaggi di rifiuti ossia
delle autorità competenti al rilascio degli atti autorizzativi.
Proprio le autorità amministrative dovranno invero valutare “le prescrizio-
ni più appropriate da inserire negli atti autorizzativi di competenza; laddove
invece, l’operatività di un impianto non sia subordinata ad un procedimento
autorizzativo espresso, spetta all’autorità competente l’adeguamento della
modulistica di autocertificazione che il gestore dovrà presentare congiuntamen-
te all’istanza di inizio attività”. Si rappresenta, ad esempio, l’opportunità che le
autorizzazioni individuino i termini temporali massimi per le operazioni di
messa in riserva e di deposito preliminare. Ad ogni modo, la messa in riserva
dei rifiuti non pericolosi e pericolosi (questi ultimi in procedura semplificata)
non può superare i sei mesi dalla data di accettazione nell’impianto. La messa
in riserva di rifiuti non pericolosi (in procedura semplificata) e il deposito pre-
liminare allo smaltimento devono essere avviati entro dodici mesi.
9. Conclusioni
Da quanto premesso si evince che l’attività di controllo riveste un ruolo fon-
damentale per assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto dei criteri di
protezione ambientale fissati dal legislatore. Gli organi di controllo sono chiamati a
vigilare lungo tutta la filiera della gestione dei rifiuti: dal sito di produzione fino al
sito di destinazione finale, per verificare il corretto recupero o smaltimento.
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