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IL FENOMENO DEGLI INCENDI NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI



                     -  evitare le miscelazioni di rifiuti non consentite dalla legge;
                     -  limitare le altezze di abbancamento dei rifiuti a tre metri;
                     -  non sovrapporre fusti e cisternette per più di tre piani e garantire uno
               stoccaggio ordinato;
                     -  stoccare i rifiuti infiammabili secondo la normativa vigente;
                     -  pulire le superfici scolanti;
                     -  effettuare, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione
               dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle
               acque meteoriche;
                     -  mantenere gli accessi liberi, la viabilità e la relativa segnaletica all’interno
               dell’impianto;
                     -  fare manutenzione alla recinzione e alla barriera esterna di protezione
               individuale;
                     -  verificare che gli impianti fissi di spegnimento incendio, i macchinari, gli
               impianti e mezzi d’opera siano oggetto di periodica manutenzione;
                     -  dotare il personale delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici.
                     La circolare evidenzia l’individuazione puntuale del contesto autorizzativo
               e operativo inerente agli impianti ove sono effettuati stoccaggi di rifiuti ossia
               delle autorità competenti al rilascio degli atti autorizzativi.
                     Proprio le autorità amministrative dovranno invero valutare “le prescrizio-
               ni più appropriate da inserire negli atti autorizzativi di competenza; laddove
               invece, l’operatività di un impianto non sia subordinata ad un procedimento
               autorizzativo  espresso,  spetta  all’autorità  competente  l’adeguamento  della
               modulistica di autocertificazione che il gestore dovrà presentare congiuntamen-
               te all’istanza di inizio attività”. Si rappresenta, ad esempio, l’opportunità che le
               autorizzazioni  individuino  i  termini  temporali  massimi  per  le  operazioni  di
               messa in riserva e di deposito preliminare. Ad ogni modo, la messa in riserva
               dei rifiuti non pericolosi e pericolosi (questi ultimi in procedura semplificata)
               non può superare i sei mesi dalla data di accettazione nell’impianto. La messa
               in riserva di rifiuti non pericolosi (in procedura semplificata) e il deposito pre-
               liminare allo smaltimento devono essere avviati entro dodici mesi.


               9. Conclusioni
                     Da quanto premesso si evince che l’attività di controllo riveste un ruolo fon-
               damentale per assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto dei criteri di
               protezione ambientale fissati dal legislatore. Gli organi di controllo sono chiamati a
               vigilare lungo tutta la filiera della gestione dei rifiuti: dal sito di produzione fino al
               sito di destinazione finale, per verificare il corretto recupero o smaltimento.


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