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ECO AMBIENTE
Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza deve essere predisposto
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto in esame (4 dicembre 2018).
È previsto che il Piano sia riesaminato, sperimentato e - se necessario -
aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’im-
pianto ad intervalli non superiori a tre anni.
La revisione deve tener conto degli eventuali cambiamenti avvenuti nel-
l’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove cono-
scenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
Il Piano di Emergenza Esterna è redatto dal Prefetto - d’intesa con le
Regioni e gli Enti interessati - sulla base delle informazioni fornite dai gestori.
I Prefetti, inoltre, hanno la facoltà di richiedere le informazioni aggiuntive
necessarie e di decidere di non predisporre il PEE qualora non fossero ragio-
nevolmente prevedibili effetti all’esterno dell’impianto.
Il PEE è predisposto allo scopo di:
a)controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli
effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b)mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e
l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la
cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli inter-
venti di soccorso;
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