Page 142 - Rassegna 2019-2
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ECO AMBIENTE




































                  Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza deve essere predisposto
             entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
             del decreto in esame (4 dicembre 2018).
                  È previsto che il Piano sia riesaminato, sperimentato e - se necessario -
             aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’im-
             pianto ad intervalli non superiori a tre anni.
                  La revisione deve tener conto degli eventuali cambiamenti avvenuti nel-
             l’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove cono-
             scenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
                  Il Piano di Emergenza Esterna è redatto dal Prefetto - d’intesa con le
             Regioni e gli Enti interessati - sulla base delle informazioni fornite dai gestori.
             I  Prefetti,  inoltre,  hanno  la  facoltà  di  richiedere  le  informazioni  aggiuntive
             necessarie e di decidere di non predisporre il PEE qualora non fossero ragio-
             nevolmente prevedibili effetti all’esterno dell’impianto.
                  Il PEE è predisposto allo scopo di:
                  a)controllare  e  circoscrivere  gli  incidenti  in  modo  da  minimizzarne  gli
             effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
                  b)mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e
             l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la
             cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli inter-
             venti di soccorso;

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