Page 141 - Rassegna 2019-2
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IL FENOMENO DEGLI INCENDI NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI



                     Il Ministro Costa - al riguardo - ha affermato che: “considerare i siti di
               stoccaggio come siti sensibili significa avere un’ulteriore garanzia preventiva per
               il cittadino e per l’imprenditore che può subire un eventuale danno” .
                                                                                  (14)
                     La stessa Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite con-
               nesse al ciclo dei rifiuti - nella sua relazione - ha evidenziato come tra le possibili
               cause dell’aumento dei fenomeni di incendio negli impianti vi possa essere “la
               rarefazione dei controlli sulla gestione che portano a situazioni di sovraccarico
               negli impianti e quindi di incrementato pericolo d’incendio” .
                                                                          (15)
                     La Commissione ha proseguito affermando che: “una piena e totale cono-
               scenza dello stato degli impianti da parte delle autorità competenti al controllo
               potrà poi garantire l’accertamento delle conseguenze ambientali derivate dal-
               l’evento, sia a fini di tutela della salute sia, in sede giudiziaria, di valutazione della
               ricorrenza dei delitti di inquinamento ambientale ovvero di disastro ambientale,
               considerato che un incendio, come tale anche giuridicamente qualificato, in un
               impianto di trattamento di rifiuti o in una discarica, incide significativamente su
               più matrici ambientali” .
                                      (16)


               7.  I Piani di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei
                  rifiuti
                     Significativa è la gestione delle emergenze richiamata dall’art. 26-bis del
               D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132),
               che attiene agli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di
               nuova costruzione.
                     Tale articolo ha introdotto l’obbligo di predisporre uno specifico Piano di
               Emergenza Interna (PEI), ad opera dei gestori degli impianti, e un Piano di
               Emergenza Esterna (PEE) ad opera dei prefetti.
                     Il Piano di Emergenza Interna assolve le seguenti finalità:
                     a)controllare  e  circoscrivere  gli  incidenti  in  modo  da  minimizzarne  gli
               effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
                     b)mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e
               l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
                     c)informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le auto-
               rità locali competenti;
                     d)provvedere  al  ripristino  e  al  disinquinamento  dell’ambiente  dopo  un
               incidente rilevante.


               (14)  https://www.minambiente.it/comunicati/rifiuti-costa-siti-di-stoccaggio-sono-diventati-sensibili.
               (15)  Commissione Parlamentare d’Inchiesta, cfr., pag. 100.
               (16)  Commissione Parlamentare d’Inchiesta, cfr., pag. 102.

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