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IL FENOMENO DEGLI INCENDI NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
Il Ministro Costa - al riguardo - ha affermato che: “considerare i siti di
stoccaggio come siti sensibili significa avere un’ulteriore garanzia preventiva per
il cittadino e per l’imprenditore che può subire un eventuale danno” .
(14)
La stessa Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite con-
nesse al ciclo dei rifiuti - nella sua relazione - ha evidenziato come tra le possibili
cause dell’aumento dei fenomeni di incendio negli impianti vi possa essere “la
rarefazione dei controlli sulla gestione che portano a situazioni di sovraccarico
negli impianti e quindi di incrementato pericolo d’incendio” .
(15)
La Commissione ha proseguito affermando che: “una piena e totale cono-
scenza dello stato degli impianti da parte delle autorità competenti al controllo
potrà poi garantire l’accertamento delle conseguenze ambientali derivate dal-
l’evento, sia a fini di tutela della salute sia, in sede giudiziaria, di valutazione della
ricorrenza dei delitti di inquinamento ambientale ovvero di disastro ambientale,
considerato che un incendio, come tale anche giuridicamente qualificato, in un
impianto di trattamento di rifiuti o in una discarica, incide significativamente su
più matrici ambientali” .
(16)
7. I Piani di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei
rifiuti
Significativa è la gestione delle emergenze richiamata dall’art. 26-bis del
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132),
che attiene agli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di
nuova costruzione.
Tale articolo ha introdotto l’obbligo di predisporre uno specifico Piano di
Emergenza Interna (PEI), ad opera dei gestori degli impianti, e un Piano di
Emergenza Esterna (PEE) ad opera dei prefetti.
Il Piano di Emergenza Interna assolve le seguenti finalità:
a)controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli
effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b)mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e
l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c)informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le auto-
rità locali competenti;
d)provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un
incidente rilevante.
(14) https://www.minambiente.it/comunicati/rifiuti-costa-siti-di-stoccaggio-sono-diventati-sensibili.
(15) Commissione Parlamentare d’Inchiesta, cfr., pag. 100.
(16) Commissione Parlamentare d’Inchiesta, cfr., pag. 102.
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