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ECO AMBIENTE



             rigore nel rilascio delle autorizzazioni e le stesse fideiussioni, che spesso si sono
             rivelate false, devono essere oggetto di maggiore attenzione” .
                                                                        (18)
                  Un primo segnale è stato dato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
             del  Territorio  e  del  Mare  (MATTM)  -  a  seguito  di  confronto  con  il
             Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco,  con  le  Amministrazioni  regionali  e  le
             Agenzie ambientali - con l’emanazione della Circolare ministeriale n. 4064 del
             15 marzo 2018, poi annullata e sostituita dalla Circolare n. 1121 del 21 gennaio
             2019  recante  “Linee  guida  per  la  gestione  operativa  degli  stoccaggi  negli
             impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.
                  Tale  documento:  “ha  come  scopo  quello  di  definire  in  via  generale  le
             buone pratiche per una gestione ottimale degli impianti adibiti alla gestione dei
             rifiuti, e di fornire a tutte le autorità in grado di eseguire attività di controllo,
             adeguati strumenti anche per verifiche di tipo più speditivo” .
                                                                       (19)
                  Le linee guida si riferiscono a criteri operativi e gestionali per i seguenti
             impianti:
                  -  stoccaggi di rifiuti effettuati presso impianti che effettuano esclusiva-
             mente operazioni R13 (Messa in riserva) e D15 (Deposito preliminare), e che
             quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale (recu-
             pero o smaltimento);
                  -  stoccaggi di rifiuti in ingresso presso impianti che li sottopongono ad
             ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti da R1 a R12 dell’allegato
             C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero ai punti da D1 a D14 del-
             l’allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
                  -  stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi
             tra due o più fasi di trattamento, svolte nell’ambito del medesimo impianto di
             gestione dei rifiuti;
                  -  stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sot-
             toposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportu-
             ne destinazioni finali.
                  La direttiva prevede percorsi utili per la gestione delle situazioni critiche,
             anche ai fini di controllo. Vengono, pertanto, dati suggerimenti con riferimento
             al “contesto autorizzativo degli stoccaggi dei rifiuti” e alle “prestazioni delle
             garanzie finanziarie”.
                  Particolarmente utili sono le indicazioni fornite al punto 4 della circolare
             in merito al tema della “prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei
             rifiuti”.

             (18)  Per ulteriori approfondimenti si veda la conferenza stampa tenutasi il 7 maggio 2018 a Casal
                  di Principe su Casa Don Diana, bene confiscato alla camorra. 
             (19)  Cit. pag. 5 della Circolare 1121 del 2019.

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