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IL FENOMENO DEGLI INCENDI NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI



                     c)informare  adeguatamente  la  popolazione,  i  servizi  di  emergenza  e  le
               autorità locali competenti;
                     d)provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinqui-
               namento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
                     Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal rice-
               vimento delle informazioni necessarie da parte del gestore. È previsto che tale
               piano sia riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consul-
               tazione della popolazione, dal Prefetto a intervalli appropriati e, comunque, non
               superiori a tre anni.
                     Il Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco) e il MATTM
               (Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento) con la Circolare n. 2730 del
               13 febbraio 2019 - che reca le “prime indicazioni operative per la redazione dei
               Piani di emergenza interna e le informazioni che i gestori degli impianti di stoc-
               caggio e lavorazione dei rifiuti dovranno fornire al Prefetto per i Piani di emer-
               genza esterni”- hanno voluto precisare che le disposizioni di cui all’art. 26-bis
               del D.L. n. 113/2018 non trovano applicazione con riferimento agli impianti
               che ricadano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015 .
                                                                             (17)
                     Consegue che, laddove gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti
               ricadano nell’ambito del D.Lgs. n. 105/2015, i relativi gestori dovranno atte-
               nersi alle disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il PEI, sia nel
               fornire  ai  prefetti  competenti  le  necessarie  informazioni  per  la  stesura  del
               PEE.


               8.  Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di
                  gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi
                     Dal punto di vista della risposta normativa, ma ancor prima dell’efficienza
               dei controlli in via amministrativa, è stata rilevata la necessità di fornire un qua-
               dro più coerente riguardante le autorizzazioni, le situazioni societarie, assicura-
               tive e fideiussorie degli impianti, la natura e la quantità dei rifiuti stoccati, il
               rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni e della regolamentazione antin-
               cendio e prevenzionistica.
                     Come evidenziato dalla direttrice del Consorzio nazionale per il riciclaggio
               dei beni a base di polietilene (PolieCo) Claudia Salvestrini: “è necessario più

               (17)  Il 26 giugno 2015, con l’emanazione del decreto legislativo n. 105, l’Italia ha recepito la
                     Direttiva 2012/18/UE (cosiddetto Seveso III) relativa al controllo del pericolo di incidenti
                     rilevanti connessi con sostanze pericolose. Per gli articoli 2 e 3 sono assoggettati a tale decre-
                     to, tra gli altri, gli stabilimenti intesi come quelle aree sottoposte al controllo di un gestore,
                     nelle quali sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le
                     infrastrutture o le attività comuni o connesse. Sono, invece, escluse per l’articolo 2, lett. h, “le
                     discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo”.

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